Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è un organismo costituito a tutela di tutti i danneggiati che rimangono coinvolti in incidenti stradali come quelli causati, ad esempio, da pirati della strada, da veicoli non coperti da assicurazione o assicurati con compagnie assicurative fallite o in fallimento.
Ciascun risarcimento del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che opera sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive, viene liquidato per il tramite degli uffici liquidativi di alcune compagnie assicurative che, a seconda della regione, vengono designate dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada come intermediari.
Può capitare, a titolo esemplificativo, di avere un incidente con un altro veicolo e di non riuscire ad identificarlo rendendo difficile la procedura di risarcimento.
Tuttavia, per non lasciare i danneggiati privi di tutela entra in gioco il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che attraverso le compagnie assicurative designate attiva le garanzie del caso.
Queste ultime gestiscono la procedura di risarcimento come se il responsabile fosse un loro assicurato vero e proprio, e non ignoti come nel caso dei veicoli non identificati.
Per avviare la richiesta di risarcimento occorre quindi individuare la Compagnia assicurativa di riferimento, presente nell’elenco delle compagnie assicurative designate.
Nella richiesta di risarcimento occorre indicare:1) luogo, data e ora in cui è avvenuto il sinistro; 2) dinamica dell’incidente; 3) generalità del conducente e del proprietario del veicolo (se questi soggetti non coincidono); 3) dati identificativi del proprio veicolo (targa, marca, modello); 4) che si tratta di sinistro con altro veicolo non identificato; 5) forze dell’ordine eventualmente intervenute.
Per i risarcimenti ai soli danni alle cose occorre allegare la documentazione a supporto (le fatture per le riparazioni del veicolo, luogo data e orario in cui il mezzo è disponibile per la perizia).
Per i danni fisici occorre allegare l’entità delle lesioni con documentazione a supporto (la relazione di perizia del medico legale e l’attestazione di avvenuta guarigione).
A seguito della ricezione della richiesta, la compagnia assicurativa designata deve fare le opportune verifiche e inviare il proprio perito.
Se da verifiche e perizia emerge che il sinistro è effettivamente avvenuto con un veicolo non identificato, per il risarcimento interverrà il Fondo di Garanzia.
La compagnia assicurativa deve formulare una proposta di risarcimento entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta e della documentazione a supporto.
Nel caso in cui le verifiche non vadano a buon fine la compagnia assicurativa comunicherà i motivi per cui la proposta non viene formulata.
Infine, se la compagnia assicurativa designata ritiene che la documentazione sia incompleta, ha 30 giorni di tempo per avvertire il richiedente, e i tempi per la proposta di risarcimento restano sospesi fino a che la suddetta documentazione non sarà completa.
Nel caso in cui venga individuato il responsabile del sinistro, il Fondo di Garanzia potrà esercitare il diritto di rivalsa per l’importo del risarcimento riconosciuto al danneggiato.
A cura del Dott. Luciano Caminiti.