Con sentenza n. 1649 del 17/05/2023, il TAR Sicilia Palermo Sezione III ha accolto le difese di un Comune, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Rosario Giommarresi, in una controversia nella quale il Giudice Amministrativo era chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno dei provvedimenti, con i quali l’ente comunale aveva ritenuto che la retta di ricovero di un soggetto disabile non avrebbe potuto essere posta a carico dell’Amministrazione.
All’uopo, l’ente comunale aveva precedentemente effettuato dettagliati accertamenti patrimoniali con riferimento ai redditi del soggetto beneficiario, al fine di valutare la quota di compartecipazione alla retta.
Il Collegio, tuttavia, ha ritenuto inammissibile il ricorso poiché, come eccepito dall’Amministrazione comunale resistente, “sussiste sulla presente controversia la giurisdizione del giudice ordinario”.
Il TAR Palermo, infatti, richiamando anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, ha ritenuto che <<In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario (e non al giudice amministrativo), così come statuisce l’art. 14 della L. n. 328 del 2000, art. 14, sulla controversia relativa alla mancata attuazione, in favore di una persona disabile, del progetto individuale predisposto dalla P.A., spetta la giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, in quanto, a seguito dell’adozione di tale progetto, il portatore di disabilità acquista una posizione di diritto soggettivo diretta alla concreta erogazione delle prestazioni e dei servizi ivi programmati, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di alcuna potestà autoritativa” (Cassazione civile sez. un., 01/02/2021, n.2159)>>.
Difatti, le controversie sottratte alla cognizione del giudice amministrativo sono essenzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra p.a. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico, mentre, laddove la lite esuli da tali limiti, coinvolgendo la verifica dell’azione autoritativa della p.a. sull’intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra p.a. e concessionario viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (si veda Cons. Stato, sez. III, n. 5230/2022).
La valutazione della quota di compartecipazione presuppone, secondo il giudice amministrativo, la valutazione dell’entità finanziaria della stessa, che attiene -appunto- ad un rapporto paritetico di natura obbligatoria fra privato ed ente pubblico, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.
Il caso esaminato dal TAR Palermo verteva proprio sulla questione relativa alla addebitabilità, a carico della parte pubblica, di una obbligazione di natura assistenziale quale è la integrazione della retta di ospitalità, che si ricollega, anche nella prospettazione di parte ricorrente, a presupposti prefigurati dalla legge, e che risulta estranea all’esercizio di poteri autoritativi.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, il TAR ha, quindi, accolto l’eccezione preliminare del Comune, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Avv. Rosario Giommarresi