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CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO E DECADENZA PER DECORRENZA DEI TERMINI ENTRO CUI PRESENTARE ISTANZA DI RINNOVO: IL TAR PALERMO RESPINGE LA DOMANDA CAUTELARE PER CARENZA DI FUMUS. COMMENTO A ORDINANZA CAUTELARE N. 314/2023 DEL TAR PALERMO SEZIONE I.

Con Ordinanza Cautelare n. 314/2023 del 20.06.2023, il TAR Sicilia Palermo Sezione I, nei limiti della delibazione sommaria tipica della fase cautelare, ha accolto le difese di un Comune, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Rosario Giommarresi, in una controversia nella quale il Giudice Amministrativo era chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno del provvedimento, con il quale l’ente comunale aveva ritenuto decaduta la concessione di suolo pubblico per decorrenza dei termini entro cui presentare istanza di rinnovo.

Il Collegio, attesa la carenza del prescritto fumus boni iuris, ha considerato prima facie corretto il provvedimento impugnato da parte ricorrente, nella parte in cui lo stesso ha previsto che la concessione è decaduta per decorrenza dei termini di durata previsti, senza che sia stata neppure presentata alcuna istanza di rinnovo (cfr T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 9/02/2023, n.2245 “Il mero pagamento dei canoni all’Amministrazione, dopo l’intervenuta scadenza del titolo concessorio, non può considerarsi di per sé rinnovo tacito della concessione, in mancanza dell’atto formale di rinnovo”).

Il TAR Palermo, seppure nei limiti della fase cautelare, ha quindi ritenuto non sussistenti i presupposti prescritti per la concessione della invocata misura cautelare.

 

Avv. Rosario Giommarresi

 

 

 

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