Recita il primo comma dell’art. 113 della Costituzione:
“contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa”.
1. Ricorso gerarchico
Il ricorso gerarchico è regolato dal d.P.R. del 1971 n. 1199 ed è un rimedio amministrativo ordinario che consiste nell’impugnativa di un atto da parte dell’interessato all’organo gerarchicamente sovraordinato rispetto a quello che ha emanato l’atto. Può essere relativo a vizi di legittimità e di merito.
L’art. 2 disciplina i termini di presentazione del ricorso stabilendo che: “il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato e da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza”.
2. Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.
Il ricorso straordinario al Capo dello Stato ha carattere generale e consente di impugnare un atto amministrativo definitivo direttamente al Capo dello Stato. E’ ammesso solo per vizi di legittimità e mai di merito.
Ai sensi dell’art. 7 comma 8 del d.lgs. n. 104/2010 del processo amministrativo, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, quindi non è ammesso con riferimento a materie di competenza del giudice ordinario.
Il ricorso straordinario al Capo dello Stato è inoltre un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e, conseguentemente, il soggetto che se ne avvale perde la possibilità di agire davanti al TAR, e viceversa.
Il ricorso deve essere proposto entro 120 giorni dalla data di notifica dell’atto ed entro questo termine deve essere notificato all’amministrazione procedente e ad almeno un controinteressato.
Entro 60 giorni dalla notifica del ricorso i controinteressati e l’amministrazione resistente possono chiedere la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.
A seguito della proposizione del ricorso, il Ministro competente assume l’istruttoria e richiede il parere al Consiglio di Stato e, con la riforma intervenuta con la legge n. 69 del 2009, il Ministro non può discostarsi dal parere nella proposta finale di cui avrà comunque la responsabilità.
Per tale ragione, pur essendo un rimedio tendenzialmente amministrativo, ha assunto un carattere marcatamente giustiziale poiché il parere reso dal Consiglio di Stato stabilisce il contenuto del provvedimento conclusivo, sotto forma di decreto, successivamente emesso dal Presidente della Repubblica.
3. Il ricorso straordinario al Presidente della regione siciliana.
La disciplina dell’istituto ricalca, fondamentalmente, le norme concernenti il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con gli opportuni adattamenti all’ordinamento della Regione, per cui, ad esempio, nell’ordinamento siciliano, la competenza sull’istruttoria dei ricorsi straordinari é affidata all’ Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione.
L’art. 23 dello Statuto della Regione Sicilia stabilisce, al comma 4, che: “i ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato”.
Per atti amministrativi regionali si intendono non solo i provvedimenti degli organi dell’Amministrazione diretta o indiretta della Regione, ma anche quelli promananti dagli organi di altri enti pubblici (compresi gli enti pubblici economici) aventi la sede centrale in Sicilia e sottoposti alla vigilanza della Regione nonché quelli di autorità statali aventi sede nell’Isola, purché emessi in materie di competenza regionale, per le quali siano state emanate le norme di attuazione dello Statuto (atti oggettivamente regionali).
Gli atti impugnati devono essere definitivi ed al riguardo, si evidenzia che, nell’ambito dell’amministrazione regionale siciliana, gli atti dei dirigenti dei servizi non sono atti definitivi e, quindi, contro di essi l’interessato, prima di proporre un ricorso straordinario al Presidente della Regione, deve proporre ricorso gerarchico al dirigente generale.
Un ultimo appunto riguarda il parere emesso dal Consiglio di Giustizia amministrativa.
Con sentenza del 7 aprile 2023, n. 63 la Corte Costituzionale ha statuito che: “è costituzionalmente illegittimo, per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto al ricorso straordinario al Capo dello Stato (con conseguente lesione dell’art. 24 della Costituzione), l’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 373 del 2003, nella parte in cui dispone che qualora il Presidente della Regione Siciliana non intenda decidere il ricorso in maniera conforme al parere del Consiglio di giustizia amministrativa, con motivata richiesta deve sottoporre l’affare alla deliberazione della Giunta regionale, così mantenendo integro il potere del Presidente di discostarsi dal parere del CGARS”.
Ciò al fine di eliminare la differenza creata nei due rimedi amministrativi dalla legge n. 69 del 2009.