La Legge 154/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento penale la misura dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.).
Trattasi una misura cautelare personale e coercitiva emessa in situazioni di emergenza e di pericolo per la sicurezza di una delle parti coinvolte.
Può essere ad essa associata un’altra misura cautelare patrimoniale: l’ingiunzione di pagamento di un assegno in favore della vittima.
Il Giudice, chiamato a decidere sull’ applicazione di una tale misura, deve accertare l’esistenza di una situazione di contrasto e pericolo nella relazione familiare, dunque non per forza solo all’interno della casa coniugale.
Tale situazione di conflittualità deve essere talmente grave da minacciare l’incolumità della persona.
L’allontanamento dalla casa coniugale non può essere disposto al di fuori dei casi di relazione familiare: per giurisprudenza costante ad esempio non può essere emessa nei casi di conflitti tra vicini di casa.
Con il provvedimento che dispone tale misura, l’indagato o l’imputato ha l’obbligo di lasciare immediatamente la casa coniugale e di non accedervi più, salvo espressa autorizzazione.
Qualora ci sia un concreto pericolo per l’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti il divieto di non avvicinarsi si può estendere, oltre che alla casa coniugale, anche ai posti abitualmente frequentati dalle persone in pericolo (posto di lavoro).
L’indagato conserva comunque la sua libertà di movimento che non può essere compressa oltre il dovuto al punto di non dover uscire dalla sua abitazione per il pericolo di incontrare la persona offesa, altrimenti verrebbe limitata a dismisura anche la possibilità per l’indagato o imputato di condurre una vita sociale “normale”.
Il Giudice come detto può anche emettere una misura coercitiva patrimoniale ordinando all’imputato il pagamento periodico di un assegno in favore della persona offesa o delle persone offese al fine di assicurare loro mezzi di sussistenza che potrebbero venire meno a seguito dell’allontanamento dell’indagato/imputato.
Tale misura accessoria mira a tutelare le persone offese che, preoccupati dall’ipotesi di rimanere privi di mezzi adeguati al sostentamento, sarebbero ulteriormente disincentivati a ricorrere a tale forma di protezione.
Il quantum dell’assegno viene determinato dal Giudice in base alle condizioni economiche e reddituali del destinatario, e può anche essere versato al beneficiario dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla retribuzione dovuta.
L’ordine di pagamento ha efficacia infatti di titolo esecutivo.
Se la misura personale viene revocata anche la misura patrimoniale perde efficacia.
In linea generale ai sensi dell’art. 280 c.p.p. le misure coercitive possono essere applicate solo quando si procede per i delitti per i quali è prevista una pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
Vi sono dei casi in cui si può procedere all’applicazione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare anche al di fuori dei limiti di pena previsti in linea generale: ad esempio in caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art.570 c.p.), atti persecutori (Art. 612 c.p. bis), maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.).
Questa “deroga” consente nella praticità una forma di tutela pregnante rispetto a situazioni pericolose sempre più diffuse.
Avv. Sandra Amarù