Vittoria:0932988547
Catania:0952884586

GUARDIA DI FINANZA: ILLEGITTIMA LA SCELTA DELLA P.A. DI NON CONVOCARE IL CANDIDATO PER SOSTENERE L’ESAME FINALE DEL CORSO DI FORMAZIONE “ALLIEVI MARESCIALLI”. VIOLATO IL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL PRIVATO ED I CANONI DI BUON ANDAMENTO, EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL’AZIONE DELLA P.A. – CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II, SENTENZA N. 8899 DEL 12/10/2023.

Con sentenza n. 8899 del 12/10/2023, il Consiglio di Stato Sezione II ha confermato integralmente la sentenza n. 12372/2022 emessa dal TAR Lazio Roma Sez. IV, la quale aveva accolto il ricorso promosso da un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, assistito in primo grado dagli Avvocati Giovanni Francesco Fidone e Rosario Giommarresi ed in secondo grado dall’Avvocato Fidone, coadiuvato dall’Avv. Giommarresi.

In detta controversia, il Giudice Amministrativo era chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno del provvedimento con il quale la Scuola Ispettori e Sovrintendenti Ufficio Addestramento e Studi della Guardia di Finanza aveva comunicato la mancata convocazione del dipendente, Brigadiere Capo con Qualifica Speciale, a sostenere l’esame finale relativo al 21° corso di formazione per allievi marescialli.

In particolare, l’appellato aveva preso parte al concorso straordinario, per titoli, per l’ammissione di n. 150 allievi marescialli al 21° corso, riservato ai brigadieri capo qualifica speciale del Corpo, con un’età anagrafica non inferiore a 55 anni.

Una volta ammesso e frequentato il predetto corso, lo stesso aveva chiesto di sostenere gli esami di fine corso in tempo utile prima di passare nella posizione “ausiliaria” per raggiungimento dell’età di 60 anni, venendo tuttavia non più convocato per il corso di formazione per allievi marescialli.

Censurando la determinazione della P.A., l’appellato ha rilevato che l’Amministrazione non aveva adeguatamente ponderato l’interesse pubblico con quello privato nell’adozione del provvedimento gravato, considerato il decorso di un “apprezzabile” lasso di tempo dal momento in cui lo stesso era stato nominato vincitore, venendo ammesso a frequentare il corso, e che non era stata tenuta in debita considerazione la sua età ai fini della programmazione del corso, durato ben oltre il termine previsto dal bando.

Il TAR Lazio, con la sentenza di primo grado, aveva aderito integralmente alla tesi difensiva del ricorrente.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva promosso appello, il quale è stato, tuttavia, respinto dal Consiglio di Stato con la sentenza in commento.

Difatti, ad avviso dei Giudici di Palazzo Spada, la condotta della P.A. ha violato il principio di legittimo affidamento dell’appellato sul corretto operato della stessa, ritenendo la sentenza di primo grado corretta nella misura in cui, “censurando la condotta della Amministrazione, ha rilevato la contrarietà ai canoni di logicità e ragionevolezza, della scelta “… di procedere alla mancata convocazione dell’esame finale del ricorrente – a seguito di un sforamento dei termini da parte dell’Amministrazione – senza permettergli di sottoporsi alla prova, nonostante lo stesso avesse fatto pieno affidamento sull’operato della stessa, seguendo il corso di formazione e trasferendosi a xxx, confidando nel termine di conclusione, previsto dal bando in sei mesi …”.

Correttamente il TAR aveva rilevato, infatti, che “anche in ragione dei ritardi nel completamento del corso, in parte imputabili ad una cattiva organizzazione dell’Amministrazione, non risulta dalla stessa essere stata tenuta in debita considerazione l’età del ricorrente ai fini della programmazione del corso, durato ben oltre il termine previsto dal bando. L’Amministrazione risulta inoltre non essersi attivata, nonostante la espressa richiesta del ricorrente, per consentirgli un’agevole anticipazione delle prove finali…

Risulta, pertanto, leso -in ragione di una colpa organizzativa dell’Amministrazione- il legittimo affidamento dell’appellato in ordine alla durata del corso, che gli ha precluso la possibilità di ottenere il grado di Maresciallo in tempo utile prima di passare alla posizione ausiliaria.

Ancora, il Consiglio di Stato ha affermato la sussistenza sia della buona fede soggettiva dell’appellato, ma anche della circostanza in forza della quale l’affidamento incolpevole dello stesso risulta leso da una condotta contraria ai doveri di correttezza e lealtà dell’Amministrazione.

La cattiva organizzazione dell’Amministrazione era stata dimostrata anche dal successivo comportamento della P.A. resistente che ha, in occasione del 22° corso di formazione, suddiviso gli esami in due sezioni in modo da consentire il sostenimento dell’esame a coloro i quali, per ragioni di età, avrebbero “rischiato” di terminare la seconda sessione dopo il compimento del sessantesimo anno di età.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR capitolino, censurando la condotta organizzativa della P.A. che non aveva illegittimamente convocato il ricorrente a sostenere l’esame finale del corso.

 

Avv. Rosario Giommarresi

Leave a comment