Con sentenza n. 3319 del 9 novembre 2023, la Terza Sezione del TAR Catania ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da consiglieri comunali non eletti del Comune di Barrafranca, teso ad ottenere la correzione del risultato elettorale delle elezioni amministrative dello scorso 28 e 29 maggio, in relazione alla composizione della minoranza consiliare e all’attribuzione di n. 4 seggi alla lista classificatasi in terza posizione.
A tal riguardo il Tribunale Amministrativo Etneo ha accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dai controinteressati, attuali consiglieri comunali di opposizione del Comune di Barrafranca e assistiti dagli Avvocati Giovanni Francesco Fidone e Rosario Giommarresi, legata alla carenza di prova del gravame.
In dettaglio, il TAR ha affermato quanto segue:
“6. Il ricorso, in mancanza di idonea prova documentale in ordine alle censure con esso formulate, è inammissibile in quanto volto a conseguire, in sostanza, il riesame completo di tutte le operazioni di scrutinio.
6.1. Osserva, in proposito, il Collegio che, per quanto attiene ai voti contestati nelle varie Sezioni, anche in materia elettorale il ricorso deve essere assistito da un adeguato principio di prova.
Ed invero, rileva il Collegio che, conformemente ai principi giurisprudenziali ormai consolidati in materia elettorale, sebbene la prova che il ricorrente deve dare in ordine ai fatti posti a base delle asserite illegittimità che sarebbero state commesse in sede di scrutinio dei voti, risulta più attenuata (in quanto, ove fosse richiesta la prova piena sarebbe frustrata la stessa tutela giurisdizionale), tuttavia è necessario che il ricorrente dia un principio di prova circa i fatti dedotti posti a base del ricorso, facendo riferimento a circostanze oggettivamente desumibili dagli atti del procedimento elettorale, quali la sussistenza di contestazioni o dichiarazioni dei rappresentanti di lista contenute nei verbali delle singole sezioni in cui le dedotte irregolarità si sarebbero realizzate.
Occorre precisare, inoltre, che come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, chiamata a individuare il punto di equilibrio tra principio di effettività della tutela giurisdizionale e quello di specificità dei motivi, in materia elettorale l’osservanza dell’onere di specificità del motivo non assorbe l’onere della prova, posto che anche una denuncia estremamente circostanziata dell’irregolarità in cui sia incorsa la sezione elettorale, deve pur sempre essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni del ricorrente. Con il corollario che anche un ricorso nel quale vengono articolati motivi specifici può essere dichiarato inammissibile quando presenti caratteri tali da doversi qualificare come “esplorativo” (Ad. Pl. 20 novembre 2014, n. 32; nonché in termini di recente C.G.A. n. 631/2023; C.G.A. n.190/2023; Cons. St., Sez. II, n. 10140/2022; Cons. Stato, Sez. II, n. 3483 del 4.5.2022)
Opinando diversamente, sarebbe infatti fin troppo facile aggirare, sul piano pratico, il principio della specificità delle censure, di cui si afferma sotto il profilo teorico l’esistenza, deducendo, in ipotesi, censure estremamente specifiche e precise senza alcun supporto documentale, e su tali basi richiedendo al Giudice una verificazione per acquisire in via ufficiosa gli elementi di supporto delle doglianze dedotte, così consentendo – nella sostanza – l’ammissibilità di azioni esplorative volte al mero riesame delle operazioni svolte, azioni ritenute invece inammissibili dalla giurisprudenza amministrativa (sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 22 marzo 2012, n. 1630).
Deve, quindi, ritenersi che, in difetto di un valido indizio di natura documentale dei vizi allegati (quale, ad esempio, il contenuto dei verbali, i rilievi in essi contenuti formulati dagli scrutatori o dai rappresentanti di lista o le decisioni assunte dai presidenti di seggio), il giudice non è tenuto ad attivarsi per acquisire in via ufficiosa gli elementi di supporto delle doglianze dedotte (sul punto cfr. anche Tar Ancona, n. 103/2010, Cons. St., Sez. V, n. 5187/2005 e Cons. St., Sez. V, n. 146/1998).
Ancora il TAR Catania (sez. I, n. 836/2014) ha statuito, a questo riguardo, che “Un ricorso elettorale assume un carattere “esplorativo” ogniqualvolta il ricorrente, attraverso l’esercizio dell’azione, non miri ad ottenere una valutazione giuridica, in termini di legittimità, o no, delle operazioni elettorali sottoposte di volta in volta al sindacato giurisdizionale, ma punti piuttosto a conseguire un risultato differente, rappresentato dal riesame complessivo del voto popolare espresso in occasione di una determinata tornata elettorale. La natura “esplorativa” di un ricorso non va verificata, dunque, sul versante della specificità, o no, dei motivi (aspetto quest’ultimo che attiene, invece, al profilo dell’ammissibilità delle doglianze dedotte), ma sul differente crinale teleologico, ossia della obiettiva finalità perseguita dal ricorrente e, quindi, siffatta verifica attinge, a ben riflettere, il piano dell’interesse a ricorrere. Se la genericità dei motivi dedotti è uno (non l’unico) dei possibili indici sintomatici dello scopo “esplorativo”, non può, al contrario, escludersi che un ricorso affidato a censure specifiche sia abusivamente orientato nei sensi sopra chiariti. Può ulteriormente osservarsi che – in presenza di un ricorso specificatamente motivato – uno degli indici caratteristici della natura esplorativa è, in generale, ravvisabile nell’elevata consistenza numerica delle schede contestate”.
6.2. Ciò precisato, in relazione alle contestazioni relative alle singole sezioni, il Collegio rileva che nonostante parte ricorrente abbia indicato, con una certa precisione, il numero complessivo delle schede di tutte le venti sezioni che recherebbero gli errori e che sarebbero state, pertanto, irritualmente assegnate in favore delle Liste n.2 “Legalità e Speranza” e n.3 “Primavera Barrese”, piuttosto che alla Lista 1 “Ricostruire Barrafranca”, nessun principio di prova – né alcuna allegazione – risultano essere stati forniti.
Inoltre, il caso in questione si connota per un elevatissimo numero di schede che dovrebbero essere ricercate in tutte le sezioni onde rettificare i pretesi errori che avrebbero contrassegnato le operazioni elettorali, rispetto ai quali, tuttavia – come detto – non vi è traccia di alcuna contestazione.
Pertanto, anche alla luce dei principi affermati con le richiamate e condivisibili decisioni, il ricorso si appalesa sprovvisto di qualunque supporto probatorio, configurandosi quale gravame generico ed esplorativo”.
I consiglieri comunali del gruppo di minoranza del Comune di Barrafranca rimarranno quindi in sella fino al termine del mandato.
Avv. Giovanni Francesco Fidone
Avv. Rosario Giommarresi