Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5079 del 20 dicembre 2023, ha avuto modo di pronunziarsi, seppure in via cautelare, in merito a una fattispecie relativa all’esclusione di un candidato che aveva partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1410 allievi finanzieri.
In dettaglio, l’esclusione era avvenuta per la presunta carenza dei requisiti di moralità e di condotta, dovuta ad un episodio risalente nel tempo per il quale il candidato era stato segnalato, ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90, alla competente Prefettura, con invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti.
In sede di appello cautelare, il candidato, assistito in giudizio dall’Avv. Giovanni Francesco Fidone coadiuvato dall’Avv. Rosario Giommarresi, rilevava molteplici profili di illegittimità del provvedimento di esclusione, già debitamente evidenziati in primo grado.
Difatti, seppure l’art. 6 del D.Lgs. n. 199 del 1995 imponga (lettera h) che gli allievi finanzieri non debbano “trovarsi alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere” e, alla lettera i), e che gli stessi debbano “essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti”, la difesa dell’appellante ha evidenziato peculiari aspetti che sono stati condivisi dai giudici di Palazzo Spada, i quali hanno ritenuto tutelabile la posizione dedotta in giudizio mediante la celere fissazione del merito al TAR Lazio.
In particolare, la predetta lettera i) è stata modificata dall’articolo 33, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e successivamente dall’articolo 26, comma 1, lettera d, numero 2) del D. Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, quindi in epoca successiva all’episodio contestato al candidato.
Tale disposizione impone -fuori da una meccanicistica ed automatica applicazione- l’ostensione di un (ancorché minimo) onere motivazionale, volto ad illustrare il carattere di attualità, necessarietà ed adeguatezza del giudizio inidoneativo, segnatamente laddove (come nel caso in esame) vengano in considerazione la risalente collocazione temporale dell’episodio, nonché le altre circostanze caratterizzanti lo stesso.
Ebbene, il Consiglio di Stato, con l’ordinanza cautelare in commento, ha ritenuto che <<la disposizione dell’art. 33 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 può presentare profili di illegittimità costituzionale in relazione alla previsione di esclusione anche per condotte occasionali e soprattutto risalenti, come nella presente vicenda in cui l’uso della sostanza sarebbe avvenuto quasi otto anni prima del provvedimento di esclusione>>.
In conclusione, secondo il Giudice Amministrativo d’appello, la posizione dell’appellante <<può essere adeguatamente tutelata con la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del giudizio in primo grado, nel quale dovranno essere valutati i profili di rilevanza e di non manifesta infondatezza della illegittimità costituzionale della norma applicata>>.
Avv. Rosario Giommarresi