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Zona vincolata a sede viaria e attribuzione di nuova destinazione urbanistica delle aree: la p.a. deve procedere all’esame dell’istanza del privato. Il commento alla sentenza n. 2655 del 22.07.2024 del Tar Catania

Con sentenza n. 2655 del 22.07.2024 il TAR Catania si è espresso su una questione in cui gli Avv. Fidone e Giommarresi hanno codifeso un privato, in relazione alla richiesta di riqualificazione urbanistica di aree i cui vincoli erano scaduti e di cui lo stesso è proprietario.
Il TAR etneo ha analizzato approfonditamente la fattispecie relativa alla nuova destinazione urbanistica delle aree, richiamando ampia giurisprudenza e precisando che: “a) decorso infruttuosamente il termine di efficacia del piano esecutivo, lo strumento attuativo perde efficacia (Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2003 n. 200; Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 aprile 2015, n. 2109; idem, 25 luglio 2001 n. 4073), né è ipotizzabile l’ultrattività delle previsioni del piano, in quanto la prosecuzione degli effetti oltre il termine previsto confligge con la finalità sottesa alla sua fissazione, coincidente con l’esigenza di assicurare effettività e attualità alle previsioni urbanistiche, non potendo la pianificazione urbanistica futura restare condizionata a tempo indeterminato da piani esecutivi non attuati (Cons. Stato, Sez. IV, 29 novembre 2010 n. 8384; idem, 13 aprile 2005 n. 1543); b) è irrilevante, ai fini delle conseguenze connesse alla scadenza del termine di efficacia del piano esecutivo, la circostanza che l’impossibilità della mancata attuazione sia dovuta alla Pubblica Amministrazione o al privato lottizzante (Cons. Stato, Sez. IV, 10 agosto 2011 n. 4761); c) l’eventuale mancata stipula della relativa convenzione non può ragionevolmente influire sulla validità del piano, in ragione della necessità, decorso un certo periodo di tempo, di procedere ad una rivalutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nelle scelte urbanistiche (T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 18 gennaio 2018, n. 24); d) il termine massimo di efficacia non è suscettibile di deroga neppure sull’accordo delle parti e decorre dalla data di completamento del complesso procedimento di formazione del piano attuativo (Cons. Stato, Sez. IV, 11 marzo 2003 n. 1315); e) secondo giurisprudenza consolidata (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 1 aprile 2015, n. 4920; Cons. Stato, Sez. V, 30 aprile 2009, n. 2768; Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2009, n. 6572), decorso il termine stabilito per l’esecuzione del piano, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, restando soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso, sicché: – le previsioni dello strumento attuativo comportano la concreta e dettagliata conformazione della proprietà privata ed esse rimangono efficaci a tempo indeterminato; – col decorso del termine diventano inefficaci unicamente le previsioni del piano attuativo che non abbiano avuto concreta esecuzione, nel senso che non è più consentita la sua ulteriore attuazione, salva la possibilità di ulteriori costruzioni coerenti con le vigenti previsioni del Piano Regolatore Generale e con le prescrizioni del piano attuativo (anche sugli allineamenti), che solo per questa parte dispiega efficacia ultrattiva (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 20 novembre 2014, n. 810; Cons. Stato, n. 2768/ 2009 e n. 6170/ 2007; T.A.R. Campania, Salerno, n. 522 2014)”.
Per quanto attiene, invece, alla destinazione dell’area a “sede viaria”, la scadenza del vincolo espropriativo comporta l’obbligo dell’Amministrazione di reintegrare la disciplina urbanistica dell’area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione, che definisca le condizioni di utilizzabilità del bene e non lasci il bene stesso privo di una concreta disciplina urbanistica (sul punto, cfr. T.A.R. Catania, Sezione III, n. 2945/2019; Sezione III, n. 450/2018; Sezione II, n. 2734/2016; Sezione I, n. 1631/2016; Sezione I, n. 1748/2015; Sezione I, n. 2837/2014; Sezione I, n. 2031/2013).
Il Collegio ha, quindi, affermato che a fronte di un’istanza del proprietario volta ad ottenere l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica, il Comune, in forza del principio generale sancito dall’art. 2 della legge n. 241/1990 e dall’art. 2 della legge regionale n. 10/1991, è tenuto a procedere all’esame della richiesta, pronunciandosi con una determinazione esplicita e conclusiva.

Avv. Rosario Giommarresi

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