L’ordine di demolizione deve consentire di distinguere le porzioni abusive dell’immobile, da demolire, da quelle regolari.
E’ questo il principio affermato nella sentenza del TAR Catania n. 3199 del 30/09/2024, chiamato ad esprimersi in merito ad un ordine di demolizione emesso in danno di due privati, rappresentati e difesi in giudizio dall’Avv. Giovanni Francesco Fidone.
Questi i principi più significativi della pronunzia: “non è chiara l’indicazione dell’affermato abuso nel provvedimento di demolizione impugnato (allegato al ricorso sub 1), come pure nella comunicazione della Polizia municipale del 24 giugno 2022 richiamata nel provvedimento di ingiunzione impugnato (o nel verbale di sopralluogo del 9 giugno 2024 da quest’ultima comunicazione richiamata), atteso che la descrizione dell’immobile ivi indicata non permette di distinguere quali fossero gli elementi già presenti anteriormente e quali siano stati gli ampliamenti (ampliamenti la cui realizzazione – secondo quanto contenuto nella citata comunicazione del 24 giugno 2022 – era stata ammessa dall’odierno ricorrente nel corso del sopralluogo del 9 giugno 2022). Ne consegue che non risultano intellegibili né gli elementi asseritamente aggiunti all’immobile già accatastato, né se l’ordine di demolizione si riferisca all’immobile nella sua interezza o ai soli elementi aggiunti; e ciò al netto della considerazione che il calcolo della volumetria può essere soggetto a criteri diversi”.
La sentenza richiama, a tal riguardo, una giurisprudenza pacifica in materia: “…trattandosi di calcolo della volumetria di un fabbricato, andrebbe considerato anche che lo stesso può essere soggetto a criteri diversi (si pensi, ad esempio, al computo o meno, dei volumi tecnici, all’individuazione delle quote di riferimento per il calcolo, ai corpi sporgenti, alle indicazioni degli strumenti urbanistici), sicchè una eventuale verifica non potrebbe prescindere dal considerare l’identità o meno della metodologia di computo dei volumi nell’effettuazione delle misurazioni. Un ulteriore aspetto, non meno significativo, riguarda, in particolare, le modalità del primo accertamento, cui il provvedimento impugnato si riferisce, atteso che, di regola, se nel corso delle indagini preliminari non viene disposta una consulenza tecnica, le dimensioni del fabbricato sono individuate dalla polizia giudiziaria che ha proceduto all’accertamento, con o senza l’ausilio del tecnico comunale, in maniera sommaria, avendo rilievo ai soli fini della corretta individuazione del manufatto abusivo, effettuata anche con riferimento ad altri elementi (descrizione, indicazione delle singole superfici, modalità costruttive, indicazione dei materiali, dati catastali etc.). 3. Ciò che rileva, dunque, ai fini della individuazione della corrispondenza tra l’immobile da demolire e quello descritto nella sentenza, è l’identità tra le opere oggetto di imputazione e quelle da abbattere, desumibile non soltanto dalla volumetria, soggetta a diversi criteri di computo, ma dalla sostanziale coincidenza ricavabile in base a tutti gli elementi disponibili…» (Cass. pen., Sez. III, 9 ottobre 2018, n. 51058); analogamente, TAR Sicilia – Palermo, Sez. II, 25 luglio 2022, n. 2391: «…il provvedimento in questione è adeguatamente motivato. Esso ha, infatti, correttamente indicato gli abusi individuati e l’assenza del relativo titolo edilizio; tale indicazione, per giurisprudenza costante da cui questo Tribunale non rinviene ragioni per discostarsi (cfr., ex multis, TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 8 ottobre 2019, n. 2325; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 3 settembre 2021, n. 2499), è sufficiente a sorreggere un’ordinanza di demolizione (o comunque di ripristino dello stato dei luoghi)…”.

Leave a comment