Con sentenza n. 6229 pubblicata in data 04.10.2024, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche del Lazio ha rigettato il ricorso promosso da una società che aveva impugnato un provvedimento di diniego all’istanza di rilascio del nulla osta idraulico su condono edilizio.
In tale controversia, che ha visto coinvolta una società in house a partecipazione interamente pubblica rappresentata e difesa in giudizio dall’Avv. Giovanni Francesco Fidone, coadiuvato dall’Avv. Rosario Giommarresi, il Tribunale Regionale della Acque Pubbliche del Lazio ha espresso un importante principio giuridico con riferimento al tema della giurisdizione.
Sul punto, non può non richiamarsi l’art. 143, comma 1 lett. a), r.d. n.1775 del 1933, secondo il quale appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall’Amministrazione “in materia di acque pubbliche”.
Secondo la pronunzia in commento, ricorre la giurisdizione di legittimità del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quando l’atto impugnato, anche se emesso da organi amministrativi diversi da quelli istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, “finisca tuttavia con l’incidere immediatamente e non in via occasionale, sull’uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso (Cass. S.U. n. 8776 del 2023; Cass. S.U. n. 2155 del 2021; Cass. S.U. n. 15105 del 2018; Cass. S.U. n. 24154 del 2013), concorrendo in concreto a disciplinare direttamente “la gestione, l’esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse e, infine, ad influire sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti “(Cass. S.U. n. 19293 del 2005)”.
In applicazione di tale principio, il T.R.A.P. ha respinto il ricorso della società atteso che la controversia appartiene alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, “considerato che le questioni sollevate investono la potestà dell’amministrazione di disciplinare le condizioni di uso del territorio” ed il provvedimento di diniego incide immediatamente e non in maniera occasionale sull’uso del demanio idrico e sulla gestione delle acque pubbliche.
Avv. Giovanni Francesco Fidone
Avv. Rosario Giommarresi