L’Avv. Giovanni Francesco Fidone ha difeso in giudizio, davanti al TAR Catania, una società ed un privato destinatari di una sanzione amministrativa pecuniaria emessa a seguito di accertamento di inottemperanza ad un ordine di demolizione, ex art. 31 del dpr 380/2001.
Interessante, a riguardo, è la ricostruzione della fattispecie svolta dal TAR Catania, che con sentenza n. 3426 del 18 ottobre 2024 ha accolto il ricorso: “Costituisce, infatti, condivisibile acquisizione giurisprudenziale (vedi TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, 22 marzo 2021, n. 886 con richiamo a Consiglio di Stato, VI, 7 gennaio 2019, n. 156) che, in pendenza di procedimento di sanatoria, sono sospesi i procedimenti sanzionatori e i relativi provvedimenti possono essere adottati solo all’esito del conclusivo provvedimento di rigetto della domanda di regolarizzazione edilizia.
Tale conclusione trova espresso fondamento normativo, in materia di condono edilizio, nell’art. 38 della l. n. 47 del 1985, applicabile in Sicilia per il recepimento di cui all’art. 1 della l.r. n. 37 del 1985, laddove prevede, al comma 1, che: “La presentazione … della domanda … sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative”.
Il principio risulta applicabile anche nella fattispecie della sanatoria ordinaria, cioè nell’”accertamento di conformità” di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, atteso che anche in questo caso un’azione repressiva o sanzionatoria esercitata prima della definizione della domanda del privato vanificherebbe a priori la possibilità del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria e che la stessa si pone in contrasto con i principi di coerenza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia
Ne deriva che, prima di adottare un’ingiunzione demolitoria e un’ordinanza ingiunzione di pagamento, l’amministrazione è tenuta a determinarsi sul condono.
La suddetta soluzione interpretativa, invero, soddisfa evidenti esigenze pratiche e di interesse pubblico, evitando l’inconveniente e la contraddizione di demolire un’opera per poi consentirne la ricostruzione in base ad un successivo ed eventuale titolo abilitativo in sanatoria o, come nel caso, di pagare una sanzione che presuppone la mancata spontanea ottemperanza dell’ordine di demolizione quando poi con la concessione in sanatoria potrebbe autorizzata l’opera in questione.
Nella specie, contrariamente a quanto affermato dal Comune, l’istanza di permesso in sanatoria non è mai stata espressamente rigettata, né sulla stessa si è formato un provvedimento tacito di rigetto ai sensi del succitato art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 il quale prevede che: “Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”.
Va, infatti, rilevato che il provvedimento prot. n. 18880 del 5 maggio 2020 è un preavviso di rigetto, a cui hanno fatto seguito le osservazioni di cui alla nota del 29 maggio 2020, che non sono mai state riscontrate dal Comune di -OMISSIS-, che non ha adottato determinazioni successive”.
Il TAR Catania ha quindi condannato il Comune resistente alla rifusione delle spese di giudizio.
