Con ordinanza 702-ter c.p.c. del 16.12.2024, il Tribunale Ordinario di Catania ha accolto un ricorso con il quale era stato impugnato il provvedimento di revoca della patente nautica ed il rigetto dell’istanza di convalida da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
Al ricorrente, rappresentato e difeso in giudizio dagli Avvocati Giovanni Francesco Fidone e Rosario Giommarresi, era infatti stata revocata la patente nautica per la condotta di imbarcazioni da diporto a motore, motivata dal mancato possesso dei requisiti morali previsti dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 41, comma 1, del D.M. 29.07.2008 n. 146.
Il Tribunale di Catania, accogliendo integralmente la tesi difensiva dei legali, ha avuto modo di affermare un importante principio giuridico con riferimento alla giurisdizione in materia di revoca della patente.
In particolare, per quanto attiene il rilascio della patente di guida, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che la verifica dei requisiti soggettivi riguarda profili di diritto, il cui sindacato compete al Giudice ordinario.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, adite in un caso di conflitto negativo della giurisdizione, con la recente sentenza 14.03.2022, n. 8188, hanno affermato che “La verifica della ricorrenza, in capo al privato che aspira a conseguire la patente di guida, dei richiesti requisiti morali non configura esercizio di un potere discrezionale, mentre il profilo concernente la necessità di una motivazione riguarda il merito della vicenda e non incide sul riparto di giurisdizione”; e che “ si tratta … di operazione di mero accertamento di dati univoci, senza alcuna ponderazione comparativa di interessi pubblici e privati, né scelta in ordine all’an, al quando al quomodo o al quid del provvedimento da adottare, caratteri che appunto connotano la decisione amministrativa discrezionale, valutazione fatta, in via preventiva, dal legislatore che ha reputato ostative al rilascio (come pure al mantenimento) della patente di guida determinate condizioni soggettive”.
Risolvendo il conflitto, le Sezioni Unite hanno, pertanto, affermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria.
Stante la eadem ratio, il principio affermato dalla Suprema Corte va applicato, secondo il Tribunale di Catania, anche alle patenti nautiche, sia alla fase del rilascio sia a quella della revoca.
Come noto, alla giurisdizione ordinaria subentra la giurisdizione amministrativa nel caso di giurisdizione esclusiva in materia di diritti e interessi legittimi, stabilita dal legislatore.
Nella specie, il Giudice etneo ha affermato che la giurisdizione del Giudice amministrativo è stata prevista non da una norma di legge, bensì dall’articolo 41, comma 4, del Decreto ministeriale 29/07/2008, n. 146, contenente il Regolamento di attuazione, previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 18 luglio 2005 n.171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”, per determinate materie, tra le quali: “a). modalità di iscrizione nei registri delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto; f). disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l’introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica”.
Come può rilevarsi, il decreto legislativo non prevede che con il Regolamento da emanarsi con decreto ministeriale si introducessero norme sulla giurisdizione (né ciò sarebbe stato possibile).
In conclusione, il Tribunale di Catania, accogliendo il ricorso, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario nella vertenza di cui trattasi.
Avv. Rosario Giommarresi