Con sentenza n. 994/2025, il Tribunale Amministrativo etneo ha accolto la tesi difensiva di un Consorzio di Bonifica, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Rosario Giommarresi, coadiuvato dall’Avv. Giovanni Francesco Fidone, dinanzi al quale era stato presentato ricorso giurisdizionale in materia contributi di opere irrigue.
In dettaglio, la ricorrente consorziata aveva impugnato -tardivamente- le delibere del Consorzio aventi ad oggetto l’approvazione dei criteri provvisori per il riparto della contribuenza afferenti il “beneficio irriguo” e il “beneficio idrico”, sostenendo di averne preso conoscenza mediante la notifica di solleciti di pagamento di tali contributi.
Il Consorzio di Bonifica, mediante le difese espletate dall’Avv. Giommarresi, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, in quanto tardivo, atteso che, già al momento della sua pubblicazione, la delibera impugnata conteneva degli elementi tali da consentire di percepirne l’immediata lesività nei confronti della ricorrente, tenuto conto della sua peculiare posizione di “consorziata” rispetto al preciso contenuto del predetto atto e delle ragioni di doglianza dalla medesima poi formulate in giudizio.
Pertanto, il TAR Catania, terza sezione interna, ha accolto l’eccezione di irricevibilità del ricorso, richiamando il principio giuridico affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa, secondo il quale “i regolamenti e gli atti amministrativi generali sono impugnabili in via diretta e immediata solo ove contengano disposizioni in grado di ledere immediatamente le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari; negli altri casi, divengono impugnabili solo quando sorge l’interesse a ricorrere, ossia assieme all’atto applicativo che produca una lesione effettiva, e non solo ipotetica o futura” (in tali termini, Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2016, n. 4130 e 6 maggio 2015, n. 2260, nonché id., sez. VI, 29 marzo 1996, n. 512, richiamate da Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1159).
Allorquando un atto amministrativo generale individui in modo preciso i criteri in base ai quali sarà determinato l’importo dei contributi dovuti da una specifica categoria di consorziati, “il suo contenuto risulta essere immediatamente lesivo della sfera giuridica dei contribuenti, i quali, già al momento dell’adozione di tali criteri, possono contestarne la lesività, quali appartenenti a una data categoria destinataria dell’atto amministrativo generale, senza necessità di attendere alcun atto applicativo”.
In conclusione, quando sia nota al contribuente la categoria di appartenenza e venga contestata l’imposizione o la modifica del contributo, pur generale ed astratta, ma riferita alla categoria alla quale il contribuente risulta appartenere, l’atto amministrativo generale che fissa specifici criteri di calcolo del contributo va considerato immediatamente lesivo e, pertanto, impugnabile nel termine di decadenza decorrente dalla sua pubblicazione
Avv. Rosario Giommarresi