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I PUBBLICI DIPENDENTI CHE ESERCITANO ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE, GIA’ ASSOGGETTATI A CONTRIBUZIONE PRESSO LA PROPRIA CASSA DI CATEGORIA, SONO TENUTI ALLA ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS?

Il pubblico dipendente obbligatoriamente iscritto alla cassa di categoria, che eserciti anche l’attività libero-professionale, non è tenuto alla contestuale iscrizione alla Gestione Separata INPS: questo è quanto stabilito dal Tribunale di Ragusa – Sez. Lavoro, con sentenza n. 420 del 18/05/2017.
“L’iscrizione alla Gestione separata ha carattere residuale essendo obbligatoria solo per i lavoratori autonomi che esercitano una professione per la quale non sia obbligatoria l’iscrizione ad appositi albi, ovvero per coloro che, pur iscritti, svolgano un’attività non soggetta a versamento contributivo agli enti di previdenza per i liberi professionisti. La legge non pone alcuna distinzione in merito alla tipologia di contribuzione cui il reddito frutto della libera professione è assoggettato, essenziale essendo che il reddito non “sfugga” ad una forma obbligatoria di contribuzione. Pertanto, non rileva che il reddito percepito dal ricorrente sia stato assoggettato, in base all’ordinamento della Cassa di categoria, al solo c.d. contributo integrativo, commisurato al volume di affari soggetto ad IVA”.
Nell’esaminare l’art. 18 c. 12 del d.l. n. 98/2011, il Tribunale del Lavoro di Ragusa ha chiarito che “la norma non compie alcuna distinzione tra modalità di contribuzione, men che meno tra contribuzione soggettiva ed integrativa, sicchè non trova riscontro la tesi dell’Istituto che la vorrebbe espressiva del principio per il quale ogni reddito debba essere assoggettato, in quanto tale, all’obbligazione di natura previdenziale”.
Una “boccata d’ossigeno”, insomma, per i pubblici dipendenti che producono reddito anche da liberi professionisti.
Vittoria, 23 maggio 2017.
Avv. Rosario Giommarresi

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