Con la sentenza n. 640 del 27 marzo 2018, il TAR Catania ha affrontato il tema dell’obbligo di definizione di una procedura ad evidenza pubblica.
Ebbene, nel caso di specie, la procedura si protraeva da diversi anni.
Nonostante una articolata istanza promossa dai soggetti ammessi alla procedura in questione, l’ente non aveva ancora concluso il procedimento.
La pronunzia, approfondendo il tema della valenza degli atti procedurali finalizzati alla conclusione del procedimento, afferma un principio di grande rilievo: “nonostante l’istanza in data xxx, l’Amministrazione non ha ancora concluso il procedimento, a nulla rilevando che il Comune abbia nelle more adottato degli atti endoprocedimentali o interlocutori, come la deliberazione …con cui si è disposta la proroga del termine per la conclusione del procedimento, la determinazione … con cui è stata ricostituita la Commissione, la determinazione … con cui è stato sostituito il Presidente della Commissione e, parimenti, a nulla rilevando il fatto che la Commissione sia stata riconvocata e si sia già riunita in data xxx”.
Date tali premesse, il TAR etneo ha ordinato al Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e definitivo non oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore, condannando altresì l’ente alla rifusione delle spese di giudizio.
Avv. Giovanni Francesco Fidone