Con sentenza n. 725 del 10 luglio 2018, la Sezione Lavoro del Tribunale di Latina ha accolto le difese svolte dall’Avv. Maria Francesca Fera in nome e per conto di un Comune, rigettando il ricorso promosso da un Segretario Comunale che chiedeva il riconoscimento della retribuzione di risultato e della retribuzione di posizione in relazione al periodo in cui aveva prestato attività lavorativa presso l’ente.
In particolare, con riguardo alla retribuzione di risultato, il Tribunale di Latina ha ritenuto che l’art. 42 del CCNL di comparto vada letto, ai fini della sua attuazione, in combinato con gli “Orientamenti applicativi” dell’ARAN, a mente dei quali “oltre ad essere necessario quale presupposto indefettibile per il riconoscimento di tale tipologia di compenso la preventiva fissazione degli obiettivi e dei risultati da conseguire da parte del segretario, sussiste altresì una discrezionalità in capo all’ente nell’attribuzione di tale voce retributiva che, dunque, ne esclude l’automatismo”.
Quanto alla retribuzione di posizione, invece, il Giudice pontino ha richiamato l’art. 41 del CCNL di settore ma anche l’accordo integrativo del 22 dicembre 2003, riconoscendo che “anche tali maggiorazioni non hanno carattere automatico, essendo condizionate alla sussistenza di risorse disponibili per l’Ente, al rispetto della capacità della spesa, nonché ad una serie di condizioni ulteriori contenute nell’allegato A all’accordo integrativo, ed a criteri e parametri soggettivi ed oggettivi specifici”.
Non avendo il segretario comunale ricorrente dimostrato la ricorrenza di tali presupposti, il ricorso è stato rigettato, con l’accoglimento integrale delle difese dell’Amministrazione rappresentata dall’Avv. Fera.
Roma, 12 luglio 2018.
Avv. Maria Francesca Fera