Con ordinanza n. 710 del 27 luglio 2018, la Seconda Sezione del TAR Palermo ha rigettato la domanda cautelare promossa da una ditta avverso il provvedimento di rigetto di una S.C.I.A. finalizzata alla realizzazione di una piscina prefabbricata, adottato da un Comune.
Il Tribunale, accogliendo le difese svolte dall’Amministrazione difesa dall’Avv. Giovanni Francesco Fidone, ha respinto la domanda cautelare non ritenendo sussistente il periculum in mora per due ragioni: a) la sospensione del rigetto della S.C.I.A., non determinerebbe il conseguimento del bene della vita; b) al diniego di S.C.I.A. non è seguito alcun atto sanzionatorio.
Questa è la motivazione del rigetto: “Ritenuto che, sotto il profilo del fumus boni iuris, il ricorso necessita dell’approfondimento proprio della fase di merito e che, allo stato attuale, non si configura il paventato pregiudizio grave e irreparabile in ragione della natura dell’atto impugnato la cui sospensione non potrebbe, comunque, far conseguire, in fase cautelare, il bene della vita atteso (titolo edilizio) e che al diniego impugnato, non è seguito alcun ulteriore atto sanzionatorio, concretamente pregiudizievole per la ricorrente”.