L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 27 Marzo 2019 ha posto fine alla vexata quaestio della corrispondenza tra le quote di partecipazione ad un raggruppamento e i requisiti di qualificazione posseduti, ex art. 92 c. 2 del DPR n. 207/2010.
In particolare, l’Adunanza Plenaria si è espressa sul seguente punto di diritto: “se sia consentito ad un’impresa componente il raggruppamento, che possegga il requisito di qualificazione in misura insufficiente per la quota di lavori dichiarata in sede di presentazione dell’offerta, di ridurre la propria quota di esecuzione, così da renderla coerente con il requisito di qualificazione effettivamente posseduto, nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso di requisiti di qualificazione sufficienti a coprire l’intera quota di esecuzione dei lavori”.
In merito si erano contrapposti due distinti orientamenti:
1) “la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori cui si era impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento in sede di presentazione dell’offerta è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se, per ipotesi, il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota dei lavori”. (Cons. Stato, sez. V, n.4036/2018; n. 3666/2016; n. 786/2016)
2) non è legittima l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura quando sono presenti tre condizioni: a) lo scostamento tra il requisito di qualificazione dichiarato e la quota di lavori per la quale l’operatore si è impegnato non è eccessivo; b) il raggruppamento, nel suo complesso, è comunque in possesso dei requisiti sufficienti a coprire l’intero ammontare dell’appalto; c) il raggruppamento ha la forma di raggruppamento orizzontale.
Le conclusioni cui perviene l’Adunanza Plenaria, sulla scorta di una interpretazione letterale della normativa operante in materia del tutto coerente con la natura e la finalità dei requisiti di qualificazione, sono chiarissime: “In applicazione dell’art. 92, co. 2, DPR 5 ottobre 2010 n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori”.
L’Adunanza Plenaria ha dunque condiviso il primo dei due orientamenti sopra richiamati: “la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento in sede di presentazione dell’offerta è causa di esclusione dell’intero raggruppamento dalla gara. E ciò senza che possano rilevare altre e diverse considerazioni, quali la natura del raggruppamento, l’entità minima dello scostamento e, in particolare, la circostanza che il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota dei lavori”.
Ne deriva, pertanto, che la partecipazione alla gara da parte dell’impresa associata può avvenire solo a condizione del possesso di requisiti di qualificazione corrispondenti alla quota di esecuzione per essa prevista.
La ratio della scelta dell’Adunanza Plenaria è chiarissima: non è possibile contrapporre una interpretazione del requisito di qualificazione come “personale” (cioè riferito alla singola impresa facente parte del raggruppamento), ad un’altra interpretazione che, invece, ritiene tale requisito come attribuito, complessivamente, all’intero raggruppamento, rendendo possibile in tal modo sopperire alle eventuali “carenze” di una impresa associata con la “sovrabbondanza” di requisito eventualmente presente in capo ad altra impresa associata.
Vittoria, 6 maggio 2019.
Dott.ssa Adriana Tomasi