Vittoria:0932988547
Catania:0952884586

MILITARI ARRUOLATI NEGLI ANNI ’80 E SOGGETTI AL REGIME PENSIONISTICO MISTO, RETRIBUTIVO E CONTRIBUTIVO: DIRITTO ALLA RIDETERMINAZIONE DELLA PENSIONE AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.P.R. N.1092 DEL 29 DICEMBRE 1973.

Lo Studio Legale Fidone e lo Studio Legale dell’Avv. Antonio Ammendolia si sono recentemente occupati della problematica che ruota intorno all’ambito di applicazione dell’art.54 del D.P.R. n.1092 del 29 Dicembre 1973 e, dunque, al trattamento pensionistico che l’I.N.P.S. dovrebbe applicare nei confronti dei militari arruolati negli anni ’80 e soggetti al regime pensionistico misto (retributivo e contributivo).
Invero, con l’entrata in vigore della Legge n.335 del 1995 è stata, sostanzialmente, attuata una riforma del sistema pensionistico italiano.
L’art. 1 c. 12 della predetta legge ha previsto un regime transitorio in favore dei dipendenti che, alla data del 31.12.1995, avevano maturato un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, stabilendo che agli stessi doveva essere applicato un trattamento pensionistico basato sul c.d. “sistema misto” (retributivo e contributivo), secondo il quale la quota di pensione relativa agli anni di anzianità maturati prima del 31 Dicembre 1995 sarebbe stata calcolata sulla base del sistema retributivo previgente, mentre la quota di pensione inerente agli anni di anzianità maturati dopo la predetta data, sarebbe stata determinata secondo il sistema contributivo.
Ebbene, la problematica riguarda proprio l’individuazione dell’aliquota che l’I.N.P.S. è tenuta ad applicare per determinare la quota di pensione regolata dal sistema RETRIBUTIVO.
Secondo l’I.N.P.S., infatti, ai militari che, alla data del 31.12.1995, abbiano maturato almeno 15 e non più di 20 anni utili ai fini pensionistici, la quota di pensione regolata dal sistema retributivo deve essere calcolata applicando l’aliquota prevista dall’art.44 del D.P.R. n.1092/1973, ammontante al 35,9%, in luogo di quella prevista dal successivo art.54 dello stesso decreto, pari, invece, al 44%.
Ovviamente, ciò si traduce in un vantaggio per l’Istituto (il quale, in questo modo, riesce a contenere la spesa per le pensioni) ma, contemporaneamente, penalizza fortemente i militari, in quanto gli stessi subiscono un taglio della pensione che varia dai 150 ai 300 euro mensili.
L’I.N.P.S. fornisce un’interpretazione restrittiva dell’art.54 del D.P.R. n.1092, il quale stabilisce che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”.
Ebbene, secondo l’I.N.P.S. l’aliquota del 44% troverebbe applicazione solo nei confronti di quei militari che, al 31 Dicembre 1995, abbiano maturato un’anzianità contributiva compresa tra i 15 ed i 20 anni e che subito dopo abbiano cessato il servizio, senza maturare ulteriori anni di anzianità.
Viceversa, secondo l’Istituto, nel caso in cui il militare abbia maturato, alla data del 31 Dicembre 1995, un’anzianità contributiva di 20 anni ed abbia poi continuato a prestare servizio, la quota di pensione regolata dal sistema retributivo dovrà essere calcolata applicando l’aliquota inferiore (pari al 35,9%), prevista dall’art.44 del D.P.R. n.1092/1973.
Come già detto in precedenza, l’I.N.P.S. sostiene che l’aliquota del 44% si applichi esclusivamente nel caso in cui il militare, alla data del 31 Dicembre 1995, abbia maturato un’anzianità contributiva di massimo 20 anni e che lo stesso abbia poi cessato immediatamente il servizio, senza maturare ulteriori anni di anzianità.
Tale interpretazione, risulta incompatibile con quanto previsto dall’art.54 del D.P.R. n.1092/1973 ed, in particolare, dalla disposizione contenuta nel comma 2 del predetto articolo.
Di fatti, il comma 1 dell’art.54 stabilisce che “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”, mentre il successivo comma 2 prevede espressamente che “la percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
Appare evidente, quindi, come la tesi sostenuta dall’I.N.P.S. venga sconfessata dal comma 2 dell’art.54 del D.P.R. n.1092/1973, il quale addirittura prevede, nel caso in cui il militare maturi più di 20 anni di servizio, un aumento dell’aliquota in questione.
Tra l’altro, è doveroso sottolineare non solo come l’interpretazione fornita dall’I.N.P.S. sia contraria al dato normativo ma, soprattutto, come l’Istituto finisca per applicare, nei confronti del personale appartenente alle forze armate, l’aliquota del 35,9% prevista dall’art.44 del D.P.R. n.1092/1973 per i dipendenti civili dello Stato.
Ciò ha spinto molti militari ad adire la Corte dei Conti al fine di ottenere giustamente una rideterminazione della pensione ai sensi dell’art.54 del D.P.R. n.1092 del 29 Dicembre 1973.
Al riguardo, sono numerosissime le pronunce favorevoli della Corte dei Conti, in particolare quelle della sezione giurisdizionale della Sicilia.
La questione riguarda tutti i militari e gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento militare (Guardia di Finanza, Esercito, Aeronautica, Marina, Carabinieri…).
Un discorso a parte va fatto, invece, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, i quali potrebbero agire in giudizio solo se arruolati prima del 25.06.1982. Ciò in quanto, a partire da tale data, la Polizia di Stato è divenuta un corpo di polizia ad ordinamento civile.
Stesso discorso deve essere fatto per gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, i quali potrebbero richiedere la rideterminazione della pensione solo se arruolati prima del 15.12.1990, data in cui anche la Polizia Penitenziaria è diventata un corpo di polizia ad ordinamento civile.
Ovviamente, è sempre necessario che tali soggetti, alla data del 31.12.1995, abbiano maturato un’anzianità di servizio compresa tra i 15 e i 20 anni e che nei confronti degli stessi venga applicato, inoltre, un trattamento pensionistico basato sul c.d. sistema misto (retributivo e contributivo).
Per qualsiasi informazione potrete contattare gli indirizzi mail info@studiolegalefidone.it e/o avv.ammendolia@tiscali.it

Avv. Antonio Maria Ammendolia

Avv. Giovanni Francesco Fidone

Leave a comment