Con l’ordinanza cautelare n. 97 del 31/01/2020 la Prima Sezione del TAR Palermo si è espressa in merito all’errato riconoscimento del punteggio attribuito ad una ditta che aveva partecipato alla sottomisura 6.1 (accoppiata alla sottomisura 6.4A).
In particolare, il Tribunale Amministrativo ha verificato l’illegittimità del mancato riconoscimento del punteggio riguardante il criterio IC3962 “Creazione di maggiori opportunità occupazionali”, con la seguente motivazione: “la mancata attribuzione del punteggio in questione si è avuta in quanto il Piano di sviluppo aziendale (PSA) (dalla stessa ditta ricorrente redatto e presentato insieme alla domanda di partecipazione al bando), alle pag. 10 e 11 (allegato 2) specificava che a fine piano l’incremento di unità lavorative risultava pari a 1,07 ULA che, come si evince dalla tabella criteri di selezione della Sottomisura 6.4a riportati nel Bando (allegato 3), consentivano l’auto-attribuzione di punti 2 e non, come di fatto avvenuto, di punti 10; in altri e più semplici termini, poiché la ditta si era auto-attribuita un punteggio maggiore dello spettante, non gli è stato dato alcun punto…Ritenuto che, a una prima sommaria cognizione, sussiste il fumus boni juris in quanto dalla lex specialis non emergono preclusioni alla correzione del punteggio auto-attribuito.
Grazie al riconoscimento dell’ulteriore punteggio, sebbene con riserva considerata la natura cautelare del provvedimento ed in vista del merito del giudizio, la ditta, assistita dall’Avv. Giovanni Francesco Fidone, potrà accedere ai benefici della sottomisura 6.1.