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PROCESSO AMMINISTRATIVO E COVID-19: COSA CAMBIA? BREVE VADEMECUM IN 10 PUNTI.

L’Art. 3 del D.L. n. 11/2020 disciplina le “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa”.
Vediamo, allora, in 10 punti, quali sono le implicazioni concrete delle misure adottate nell’ambito del processo amministrativo.
1) Dal 08/03/2020 al 22/03/2020 i termini processuali sono sospesi.
2) Dal 08/03/2020 al 22/03/2020 le udienze pubbliche e camerali sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22/03/2020.
3) I procedimenti cautelari promossi o pendenti nel periodo compreso tra il 08/03/2020 ed il 22/03/2020 saranno decisi, su richiesta anche di una sola delle parti, ai sensi dell’art. 56 c.p.a. (Misure cautelari monocratiche), mentre la trattazione collegiale sarà fissata in data successiva al 22/03/2020.
4) Fino al 31/05/2020 tutte le controverse fissate per la trattazione, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti abbia chiesto la discussione con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Anche nei casi in cui non viene richiesta la discussione, i difensori sono considerati presenti in udienza o in camera di consiglio.
5) Nel caso in cui almeno una delle parti richieda la discussione, i presidenti delle sezioni potranno consentire lo svolgimento di udienze pubbliche e camerali mediante collegamento da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio, assicurandosi alle parti l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento.
6) Fino al 31/05/2020 le udienze pubbliche sono celebrate a porte chiuse.
7) L’adozione di qualsiasi provvedimento da parte dei Presidenti dei Tribunali Amministrativi che determini la decadenza delle parti da facoltà processuali o che impedisca l’esercizio di diritti implica rispettivamente la rimessione in termini e la sospensione della prescrizione e della decadenza.
8) Ai fini del computo del c.d. “termine ragionevole” di cui alla L. n. 89/2001 (Legge Pinto), non si terrà conto del lasso di tempo compreso tra il 08/03/2020 ed il 31/05/2020.
9) La trasmissione della copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico, può avvenire anche a mezzo del servizio postale, presso le sedi dei Tribunali Amministrativi. In ogni caso, l’obbligo di deposito delle copie cartacee è sospeso dal 08/03/2020 e sino al 31/05/2020.
10) Oltre a tali “conseguenze pratiche” derivanti dall’art. 3 del D.L. n. 11/2020, i Presidenti dei Tribunali Amministrativi sia di prime che di seconde cure potranno adottare le misure ritenute più idonee per contrastare l’emergenza epidemiologica. In particolare, oltre alla limitazione dell’accesso agli uffici giudiziari ed all’orario di apertura degli stessi, sarà possibile disporre il rinvio delle udienze a data successiva al 31/05/2020, assicurando comunque la trattazione delle cause entro il 31/12/2020, con esclusione delle udienze e delle camere di consiglio cautelari, elettorali e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre pregiudizio alle parti.

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