Con l’interessante pronunzia n. 724 del 24/03/2020, il TAR Catania ha affrontato il tema del calcolo della cubatura e delle possibilità di asservimento di aree anche distanti tra di loro ai fini del calcolo della cubatura.
In particolare, ha affermato il TAR Catania che “la giurisprudenza amministrativa (sul punto, cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 8 aprile 2019, n. 314, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 19 luglio 2016, n. 1675 e Sez. I, 27 ottobre 2015, n. 2260) ha stabilito alcune condizioni in presenza della quali si ritiene legittima la cessione di cubatura. In sintesi, queste attengono a: ubicazione degli immobili nella stessa zona omogenea; contiguità degli immobili per gli effetti urbanistici (nel senso, cioè, che gli immobili devono essere ubicati della medesima zona e devono avere la medesima destinazione); identità delle opere di urbanizzazione, realizzate per l’intera zona, poste al servizio del fondo cedente e del fondo beneficiario della cubatura; non alterazione del carico urbanistico della zona e immutata densità territoriale complessiva, a seguito della ridistribuzione della volumetria tra i due fondi. In particolare, secondo tale giurisprudenza, la contiguità va intesa come effettiva e significativa vicinanza (sul punto, cfr. anche Consiglio di Stato, V, n. 1525/2004), in quanto, se così non fosse, nella zona in cui viene aggiunta cubatura potrebbe determinarsi un superamento della densità edilizia massima consentita dallo strumento urbanistico”.
Avv. Giovanni Francesco Fidone