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Il veto della giustizia amministrativa sulle iniziative del Sindaco di Messina

Il Consiglio di Stato, in data 7.4.2020, ha espresso parere favorevole sulla richiesta del Ministero dell’Interno di annullamento straordinario, ai sensi dell’art. 138 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e dell’art. 2, comma 3, lettera p), della legge n. 400 del 1988, dell’ordinanza del Sindaco di Messina n. 105 del 5 aprile 2020, a tutela dell’unità dell’ordinamento.
In particolare l’ordinanza sindacale in esame imponeva a “Chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso il Porto di Messina, sia che viaggi a piedi sia che viaggi a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto” l’obbligo di registrarsi, almeno 48 ore prima della partenza, “nel sistema di registrazione on-line www.sipassaacondizione.comune.messina.it, fornendo una serie di dati identificativi e di informazioni personali, e di “Attendere il rilascio da parte del Comune di Messina del Nulla Osta allo spostamento”.
L’istituto dell’annullamento straordinario è previsto dall’art. 138 del D.Lgs. 267/2000 ma ha origini più antiche. Infatti, tale previsione era già contenuta nell’art. 6 r.d. 3 marzo 1934, n. 383, che riproduce, nella sostanza, la disposizione di cui all’art. 114 r.d. 30 dicembre 1923, n. 2839.
L’art. 138 T.U.EE.LL, recita testualmente che “In applicazione dell’art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, a tutela dell’unità dell’ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d’ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità.”.
Tornando al caso di specie, esaminando il parere del Consiglio di Stato si può osservare che preliminarmente è stata ribadita la vigenza dell’istituto dell’annullamento straordinario degli atti degli enti locali, con riguardo alle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato, anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione introdotta con la legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché l’obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato.
A parere del Consiglio di Stato l’ordinanza sindacale viola diverse disposizioni costituzionali, ponendosi in contrasto con la normativa nazionale.
Il parere evidenzia, tra l’altro, come l’istituto dell’annullamento straordinario a tutela dell’unità dell’ordinamento, non solo non può considerarsi superato, ma di contro riveste una sua spiccata attualità e rilevanza, proprio a fronte di fenomeni di dimensione globale quali l’attuale emergenza sanitaria da pandemia che affligge il Paese, al fine di garantire il razionale equilibrio tra i poteri dello Stato e tra questi e le autonomie territoriali.
Sembra potersi affermare che il potere esercitato nel caso in esame trova suo fondamento nell’obbligo sancito dall’art. 95 Costituzione, gravante sul Presidente del Consiglio dei ministri, di assicurare il mantenimento dell’unità di indirizzo politico ed amministrativo, nel quadro di unità e di indivisibilità della Repubblica, di cui all’art. 5 Costituzione, sotto il duplice profilo dell’ordinario controllo di legittimità e della straordinarietà della misura preordinata primariamente a tutela dell’unità dell’ordinamento.
L’esercizio di tale potere è poi rimesso alla deliberazione del Consiglio dei ministri e alla emanazione del Capo dello Stato.
Il Consiglio di Stato, in sostanza, ha evidenziato come in presenza di emergenze di carattere nazionale, pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate, vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell’emergenza, soprattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare interventi ma anche di limitare le libertà costituzionali fondamentali.
Inoltre, nel parere si afferma che nel vigente ordinamento giuridico non è configurabile un potere del Sindaco di un Comune di adottare provvedimenti che possano trovare applicazione ed avere efficacia obbligante al di fuori del perimetro della propria circoscrizione territoriale comunale.
Tra le criticità dell’ordinanza sindacale il parere evidenzia la parte in cui la stessa impone determinati “obblighi di fare” a tutte le persone che intendano “fare ingresso in Sicilia attraverso il Porto di Messina”, imponendo una registrazione nel sistema on-line www.sipassaacondizione.comune.messina.it, disponibile sul web e sulla pagina istituzionale del Comune di Messina, almeno 48 ore prima dell’orario previsto di partenza, con richiesta di dati personali e relativi alla località di provenienza, a quella di destinazione e ai motivi del trasferimento, ponendosi in contrasto con l’art. 23 Costituzione, che fa espresso divieto a qualsiasi pubblica autorità di imporre ai cittadini prestazioni personali o patrimoniali che non siano previste dalla legge, ed inoltre con il principio di uguaglianza espresso dall’art. 3 Costituzione, poiché introduce una irragionevole disparità di trattamento nei confronti delle persone che per motivi legittimi hanno necessità di attraversare lo Stretto, rispetto alla generalità dei cittadini sul restante territorio nazionale.
Ulteriori profili di contrasto dei principi costituzionali evidenziati nell’ordinanza sindacale attengono alla previsione di una autorizzazione da parte del Comune di Messina (nulla osta) per lo spostamento in aperta violazione con diritti costituzionalmente garantiti che riguardano libertà personale e la libertà di circolazione previste dagli artt. 13 e 16 Costituzione, nonché, infine, l’ordinanza viola altresì le attribuzioni riservate allo Stato in materia di profilassi internazionale, di cui all’art. 117, secondo comma lett. q), Cost., materia di esclusiva competenza statale.
Conseguentemente il Consiglio di Stato ha disposto l’annullamento straordinario a tutela dell’ordinamento ai sensi dell’art. 138 D.Lgs. 237/2000 e art. 2, comma 3, lett. p), della L. 400/1988.
Tra le urla e la ragione, alla fine prevale sempre la ragione: la ragione del diritto e dei principi cardine del nostro sistema istituzionale.
Principi elementari che a volte, taluno, dimentica.
Avv. Salvatore Brighina

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