Il D.L. n. 23 del 08/04/2020 ha introdotto ulteriori novità in merito al processo amministrativo ed in merito al procedimento amministrativo.
Processo amministrativo: a differenza che per le altre giurisdizioni, per le quali è stata disposta una proroga della sospensione dei termini sino all’11/05/2020, l’art. 36 del D.L. 23/2020 prevede un regime diverso per i giudizi amministrativi che, di fatto, ad esclusione dei termini per la notifica dei ricorsi che sono da intendersi ancora sospesi sino al 03/05/2020, torneranno alla “normalità” a far data dal 16/04/2020.
Procedimento amministrativo: quanto ai procedimenti amministrativi, l’art. 37 del D.L. 23/2020 prevede una ulteriore proroga dei termini che dal 15/04/2020 vengono differiti al 15/05/2020. Pertanto, nel computo dei termini ordinatori e perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi ai procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati successivamente a tale data, non si terrà conto del periodo compreso tra tale data ed il 15/05/2020.
Avv. Giovanni Francesco Fidone