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DECRETO LIQUIDITA’: COSA CI ASPETTA?

Finalmente è stato pubblicato il tanto atteso decreto legge c.d. “Decreto Liquidità” sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020.
Il decreto, come già anticipato, contiene una serie di misure urgenti in materia di accesso al credito e di rinvio di adempimenti per le imprese e professionisti, nonché di attribuzione di “poteri speciali” nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.
Ma vi è anche un grosso limite, di cui si dirà alla fine, che per quanto legittimo fornisce il quadro reale delle misure adottate.
Come già previsto Sace SPA (Simest società del Gruppo Cassa depositi e prestiti, specializzata nel sostegno alle imprese italiane), posseduta da Cassa Depositi e Prestiti, sarà autorizzata a concedere, fino al 31 dicembre 2020, garanzie per il rilascio di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19.
Di questi 200 miliardi di euro, almeno 30 miliardi saranno destinati a supporto di piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita Iva.
Avevamo già anticipato che le misure previste dal Governo altro non sono se non garanzie su prestiti che le imprese e i professionisti potranno richiedere presso gli operatori finanziari abilitati (banche, confidi, società di finanziamento, ecc..).

Il decreto, in particolare, contiene delle disposizioni in sostegno alle imprese e ai professionisti in difficoltà con specifiche misure che possono sintetizzarsi in tal modo:

– Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti: le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per circa di 200 miliardi di euro, destinate a coprire tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato. In dettaglio, si prevede quanto segue:
• le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro possono beneficiare di una garanzia pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto con una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
• la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
• l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;
• potenziamento ulteriore del Fondo di Garanzia per le P.M.I., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti. Sono infatti ammessi al Fondo con copertura al 100%, e senza procedura di valutazione da parte del medesimo, i nuovi finanziamenti di durata massima di 6 anni a favore di P.M.I. e piccoli professionisti, per un importo massimo di 25.000 euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario. Inoltre, il rimborso del capitale non decorrerà prima di 18 mesi dall’erogazione del prestito. Il Fondo può ora concedere garanzie a titolo gratuito fino a un importo massimo di 5 milioni di euro anche alle imprese con numero di dipendenti inferiore a 499. La garanzia del fondo stesso è pari al 90% dell’importo.
Infine, per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la garanzia concessa dal Fondo al 90% può essere cumulata con un’altra garanzia di un terzo soggetto, per ottenere prestiti con una garanzia del 100% su finanziamenti di importo massimo di 800.000 euro (e comunque non superiori al 25% dei ricavi del beneficiario).
Tra le prescrizioni per accedere alle misure deve tenersi conto che:
• l’importo della garanzia non potrà oltrepassare il 25% del fatturato del 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;
• per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito, ma subordinato a che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo e l’introduzione di un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il 10%, così liberando fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export, per permettere a SACE di fronteggiare la crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale.

Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, per migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale.
Ancora, prevede delle limitazioni ed in particolare dispone che le imprese che utilizzeranno questo strumento non potranno distribuire utili nei dodici mesi successivi all’erogazione del credito e dovranno assumere l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
– Misure per garantire la continuità delle aziende
Il decreto prevede una serie di ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. Tale intervento si attua:
• in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;
• disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.
• favorendo il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.
Inoltre, sono previste altre misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, nell’insieme, sono volte in questa contesto a:
• sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
• sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori.

– Giustizia
Tra le disposizioni contenute del D.L.23/2020 ritroviamo altresì la proroga di alcuni termini in materia di Giustizia.
Infatti, viene prorogato dal 15 aprile all’11 maggio, il termine del rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari, come anche la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Fino all’11 maggio sospesi anche i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.
Relativamente al processo amministrativo sono sospesi dal 16 aprile al 3 maggio esclusivamente i termini per la notifica dei ricorsi, fermo restando quanto disposto dal Codice per i procedimenti cautelari.

– Procedimenti amministrativi
Il Decreto, inoltre, dispone la proroga della sospensione prevista dall’art. 103 del D.L. 17/2020 per i termini dei procedimenti amministrativi (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, ivi compresi i procedimenti regolamentati dal D.Lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici) pendenti alla data del 23 febbraio scorso o avviati successivamente, per i quali, non si tiene conto del periodo compreso tra questa stessa data e il 15 maggio 2020. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (compresi i permessi edilizi), in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 30 settembre 2020.
Il Decreto non ha tradito le aspettative create dalla sua anticipazione con il comunicato del Governo.
Si conferma che le misure varate dal Governo sono certamente apprezzabili e potrebbero dare un forte sostegno alle imprese che hanno la forza economica di resistere per i prossimi mesi ed essere in grado di sostenere e mantenere il mercato.
In vista della oramai famingerata ripartenza con la c.d. “fase due”, tenuto conto che le misure/prestito serviranno certamente a pagare gli stipendi per mantenere i livelli occupazionali e per investimenti, le misure di certo non saranno sufficienti per i debiti contratti a causa dei ritardi dei pagamenti e delle forniture nonché dall’arresto della produzione e del commercio, con la alquanto probabile conseguenza che le aziende “forti” riusciranno a riprendersi il mercato mentre i piccoli imprenditori che già sopravvivono di anticipazioni bancarie potrebbero trovarsi con un prestito che non potranno onorare, con ogni conseguenza negativa.
Si ribadisce che sarebbe opportuno che almeno in questa prima fase della ripartenza si iniettasse liquidità immediata e soprattutto a fondo perduto, per consentire il mantenimento nel medio periodo delle aziende.
Ma tutto questo ha una importante condizione: l’efficacia delle misure economiche previste nel D.L. 23 dell’8 aprile 2020 è subordinata all’approvazione della Commissione Europea e quindi, fino a quella data, le imprese e i professionisti dovranno aspettare. Sempre che la Commissione Europea sia d’accordo.
Come funzionerà
In sintesi, la procedura prevede che l’impresa faccia domanda direttamente alla banca per un finanziamento con garanzia dello Stato. La banca (o altro soggetto abilitato al credito) verifica i criteri e se l’esito è positivo inserisce la richiesta nel portale online di Sace. E’ Sace a processare la richiesta e ad assegnare un codice unico identificativo ed emette la garanzia. A questo punto, la banca eroga il finanziamento richiesto.
Per quanto riguarda il Fondo di garanzia, invece, diretto soprattutto alle Pmi, nel caso di prestiti fino a 25 mila euro non ci sarà valutazione del merito di credito del soggetto richiedente. Diversamente, i prestiti al 90% (anche nel caso di un +10% Confidi), la banca farà un’istruttoria semplificata per valutare la struttura economica-finanziaria dell’azienda.
Avv. Salvatore Brighina

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