L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 dello scorso 20 febbraio 2020 si è espressa sul seguente quesito: se alla luce dell’evoluzione dell’ordinamento, fermo il generale divieto di cui all’art. 81 c.p.c., possa ancora sostenersi la sussistenza di una legittimazione generale degli enti esponenziali in ordine alla tutela degli interessi collettivi dinanzi al giudice amministrativo, o se sia piuttosto necessaria, a tali fini, una legittimazione straordinaria conferita dal legislatore.
La questione riguarda la nota vicenda dell’adozione di atti da parte di Banca d’Italia relativi allo stato di dissesto di alcuni istituti bancari.
Ad impugnare tali provvedimenti sono stati un gruppo di singoli risparmiatori già titolari di azioni, ovvero di obbligazioni emesse dagli istituti di credito in questione, il cui valore è stato azzerato.
Tra i ricorrenti vi è anche una nota associazione iscritta nello speciale elenco delle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale di cui all’art. 137 del Codice del consumo, con compiti statutari di tutela, anche attraverso azioni in giudizio, dei diritti e degli interessi dei consumatori e dei risparmiatori.
L’Adunanza Plenaria, esaminando nel dettaglio il quadro normativo di riferimento, ha ritenuto che il legislatore sia consapevole dell’esistenza di un diritto vivente che ha dato protezione giuridica ad interessi sostanziali diffusi (cioè condivisi e non esclusivi), riconoscendone l’importanza tramite “soggetti esponenziali” che ne assumono statutariamente e non occasionalmente la rappresentanza.
Non potendo l’evoluzione del dato normativo produrre una diminuzione di tutela, la legittimazione si ricava o dal riconoscimento del legislatore che deriva dall’iscrizione negli elenchi speciali o dal possesso di requisiti, individuati dalla giurisprudenza.
Una volta “legittimata”, l’associazione è abilitata a esperire tutte le azioni eventualmente indicate dalla legge.
Il principio di diritto enunciato dalla Adunanza Plenaria è il seguente: gli enti associativi esponenziali, iscritti nello speciale elenco delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori oppure in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza, sono legittimati ad esperire azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o categorie, e in particolare l’azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, indipendentemente da un’espressa previsione di legge in tal senso.
Pertanto, quando vi sia compresenza di interessi collettivi in capo all’ente associativo e di interessi individuali concorrenti, autonomamente azionabili, è necessario verificare che l’ente non si sta affiancando alle posizioni individuali di più soggetti nella difesa di un interesse che resta individuale pur se plurisoggettivo, ma sta facendo valere un interesse proprio, di natura collettiva e che può coesistere con più posizioni individuali.
Dott.ssa Adriana Tomasi