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IL DIRITTO-DOVERE DI VISITA DEL FIGLIO MINORE DA PARTE DEL GENITORE NON COLLOCATARIO NON E’ SUSCETTIBILE DI COERCIZIONE

Con Ordinanza n. 6471 del 06.03.2020 la Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ha chiarito che il “dovere” di frequentazione e visita del figlio minore è espressione della capacità di autodeterminazione del soggetto e, come tale, deve essere rimesso, nel suo esercizio, alla libera e consapevole scelta di colui che ne sia onerato.
Un provvedimento di coercizione indiretta (di cui all’art. 614 bis c.p.c.) presuppone l’inosservanza di un provvedimento di condanna; il diritto-dovere di visita invece costituisce esplicazione della relazione tra il genitore e il figlio che può trovare regolamentazione nei suoi tempi e modi, ma che non può costituire l’oggetto di una condanna ad un facere sia pure fungibile.
L’emanazione di un provvedimento ex art. 614 bis c.p.c., anzi, si pone in contrasto con l’interesse del minore il quale subirebbe una monetizzazione preventiva e una conseguente grave banalizzazione di quel diritto-dovere essenziale del genitore di frequentazione del figlio che trova la sua fonte primaria nell’art.30 della Costituzione.
Ancora, precisa la Corte che l’art. 709-ter c.p.c. inquadra i poteri di intervento del giudice nel contesto di una rivalutazione delle condizioni di affidamento e dunque quale ipotesi di risarcimento a fronte di un danno già integrato dalla condotta di uno dei genitori.
Siffatti poteri di intervento del giudice non possono costituire una coercizione preventiva ed indiretta di un dovere nel caso di sua osservanza futura ma sono, piuttosto, circoscritti al presente e, quanto alle conseguenze future di un possibile protrarsi del comportamento gravemente inadempiente del genitore, si limitano al potere di ammonimento.
La non coercibilità del diritto di visita tuttavia non esclude che al mancato suo esercizio non conseguano effetti. Qualora il comportamento sanzionato di un genitore dovesse permanere potranno, non solo essere modificati i provvedimenti in vigore in tema di affidamento ma, anche essere emessi provvedimenti de potestate sino alla decadenza stessa della responsabilità genitoriale.
Avv. Antonella Barbera

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