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CONTRATTO DI APPALTO PRIVATO – ESPERIBILITA’ DELL’ACCERTAMENTO TECNICO EX ART. 696 C.P.C. E RAPPORTI CON IL PERICULUM IN MORA.

Con provvedimento del 22/06/2020 il Tribunale di Catania si è espresso in merito alla esperibilità dell’accertamento tecnico ex art. 696 c.p.c. nell’ambito di un contratto di appalto.
In particolare, accogliendo le difese della parte rappresentata dagli Avvocati Fidone e Brighina, il Tribunale di Catania ha rigettato la domanda di parte ricorrente rilevando come il presupposto dell’ATP sia rappresentato dal concreto e attuale pericolo di modifica dello stato dei luoghi e/o dall’impossibilità di assunzione futura della prova, nel caso di specie non sussistente.
In dettaglio, il presupposto fondante dell’ATP è rappresentato, secondo il Tribunale etneo, ‘’dal requisito dell’urgenza (“di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose”), inteso come pericolo di dispersione delle fonti di prova di fatti rilevanti ai fini della decisione di eventuali cause di merito (Cass. n.496/86)’’.
A tal riguardo, è interessante la ricostruzione normativa e giurisprudenziale della pronunzia: “Venendo alla distinta misura preventiva, con finalità conciliative contemplata dall’art. 696 cpc, va osservato che La teleologia deflattiva dell’istituto in esame va nel senso della composizione preventiva delle liti, nessuna esclusa, tutte le volte in cui la suddetta consulenza possa assolvere proficuamente alla tracciatura del perimetro fattuale, scientifico, tecnico, economico del futuro giudizio di merito, consentendo essa alle parti una valutazione prognostica avveduta circa il fondamento delle rispettive ragioni ed eccezioni (Tribunale Verona 14 gennaio 2016 ). Per un significativo orientamento giurisprudenziale (Tribunale di Roma del 26/3/2015; Tribunale di Macerata 12/11/2015), la consulenza tecnica preventiva per come delineata dalla specifica norma del codice di rito, avendo la duplice finalità di istruzione preventiva e conciliativa, non potrebbe essere ammessa: 1) ove ragioni di diritto o carenze probatorie inducano a ritenere verosimile che, in sede di merito, l’accertamento si rivelerà inutile, in quanto funzionale ad una domanda probabilmente infondata (richiedendosi, quindi, che sussista il fumus boni juris); 2) quando il Giudice, al fine di disporre il chiesto accertamento, debba decidere questioni di diritto obiettivamente controverse, ovvero questioni preliminari di rito o di merito che inducano verosimilmente a ritenere che, nel giudizio di cognizione, l’accertamento non verrà disposto; 3) se non quando è destinata a dirimere l’unica o le uniche questioni tecniche controverse tra le parti, quando tutti gli altri elementi costitutivi della posizione di diritto soggettivi vantata da una parte nei confronti dell’altra siano pacifici, cosicché, accertati gli aspetti tecnici, la controversia tra le parti venga integralmente a cessare; 4) in mancanza di volontà conciliativa tra le parti e, 5) neppure laddove il ricorso verta su una delle materie per le quali la mediazione è obbligatoria, stante la necessità di dovere previamente instaurare il tentativo obbligatorio di mediazione (Trib. Siracusa 14/6/2012, in Resp. Civ. e Prev., 2012, 4, 1373)”.
Avv. Salvatore Brighina

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