Con ordinanza cautelare n. 497 del 30/06/2020, la Prima Sezione interna del TAR Catania ha sospeso un provvedimento di divieto di detenzione armi, affermando importanti principi.
In particolare, il TAR etneo, sebbene ad un sommario esame che è tipico della fase cautelare, ha ritenuto insufficiente il mero rapporto di parentela e la convivenza con soggetti deferiti all’A.G. per diversi reati, senza una valutazione sulla personalità del ricorrente ed ancor più se si consideri che, nel caso di specie, è stato documentato un cambio di residenza avvenuto anteriormente all’emissione degli atti impugnati.
Ancora, evidenzia il TAR Catania, che “l’Autorità deve in ogni caso accertare in concreto se i vincoli con soggetti controindicati siano tali da determinare un aumento dell’indice di probabilità di abuso delle armi da valutarsi in relazione a specifici fatti e parametri, quali ad esempio la comprovata coabitazione con le persone controindicate e comunque la loro frequentazione, ovvero un giudizio sull’attualità del pericolo da questi rappresentato (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 30 aprile 2019, n. 1186; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 27 marzo 2006, n. 488) e che nel caso occorre che il provvedimento sia adeguatamente motivato, avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche (Cons. St., sez. VI, n. 2576 del 10 maggio 2006)”.
Avv. Giovanni Francesco Fidone