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RIVENDITE DI TABACCHI E GENERI DI MONOPOLIO – TRASFERIMENTO FUORI ZONA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE. LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA N. 973 DEL 22/10/2020.

Gli Avvocati Giovanni Francesco Fidone e Maria Francesca Fera hanno assistito, dapprima dinanzi al TAR Catania e successivamente dinanzi al CGA, una rivendita di tabacchi e generi di monopolio la quale aveva impugnato il provvedimento di trasferimento fuori zona di un’altra rivendita ordinaria, in area prossima a quella in cui la ricorrente era collocata.
Il TAR Catania ha rigettato la domanda mentre, in appello, il CGA ha accolto totalmente la tesi difensiva di Fidone Studio Legale.
In particolare, il caso riguardava un trasferimento fuori zona per causa di forza maggiore, determinata da uno sfratto per morosità del conduttore che aveva subaffittato i locali alla rivendita.
Ebbene, il CGA chiarisce che “Il presupposto del trasferimento ancorato alla causa di forza maggiore, sia in base alla norma regolamentare che ancor prima in base a ragioni logiche, non può essere integrato da uno sfratto per morosità, che implica una condotta inadempiente e dunque colpevole del soggetto moroso che chiede il trasferimento della rivendita. Quanto alla circostanza fattuale che la richiedente il trasferimento della rivendita non sarebbe il locatario moroso, in quanto sarebbe solo sublocatario del locatario moroso, e dunque “subirebbe” lo sfratto per morosità rivolto al suo dante causa, si tratta di vicenda civilistica che afferisce ai rapporti interni tra locatario e sublocatario e che non può comunque integrare una causa di forza maggiore in danno dei titolari di altre rivendite”.
Il CGA, invero, scende ancor più nello specifico e accoglie anche il motivo di appello relativo alla rilevata lacuna istruttoria “in ordine alla questione se esistessero o meno altri locali idonei per la rivendita oggetto di trasferimento, nella zona di competenza, prima di consentire il trasferimento fuori zona. Sul punto, l’esame dei documenti depositati dall’Amministrazione in esito all’ordinanza istruttoria collegiale, evidenzia che l’Amministrazione si è basata sulle deduzioni della parte richiedente l’autorizzazione al trasferimento, deduzioni a loro volta non adeguatamente supportate, senza alcuna verifica autonoma”.
Ma non solo. Il CGA ha accolto anche la domanda risarcitoria spiegata dalla rivendita difesa da Fidone Studio Legale, affermando che “In presenza di un provvedimento illegittimo, la colpa si presume e spetta all’Amministrazione fornire la prova dell’assenza di colpa, prova che non è stata fornita. La parte sia con il ricorso di primo grado che con l’atto di appello domanda il risarcimento dei danni subiti e subendi, con riserva di provarli in corso di causa e di produrre la documentazione contabile volta a dimostrare il danno subito in termini di riduzione del fatturato per effetto del trasferimento della rivendita della concorrente. In corso di causa sono stati depositati … documenti contabili volti a dimostrare la riduzione di fatturato per effetto del trasferimento illegittimo…Il Collegio ritiene che la parte abbia fornito un principio di prova plausibile, in quanto risponde all’id quod plerumque accidit che la ubicazione di due rivendite nella stessa fascia di utenza comporti una contrazione di clientela e dunque di fatturato. Tuttavia la contrazione di fatturato può ragionevolmente essere imputata anche ad altri fattori quali la generale situazione economica e pertanto, in difetto di ulteriori puntuali elementi che era onere della parte fornire, si ritiene equo liquidare il danno emergente, da perdita di fatturato, in euro xxx complessivi”.
Vittoria, 21 novembre 2020.
Avv. Giovanni Francesco Fidone

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