Con ordinanza resa in Camera di Consiglio in data 25/11/2020, la Corte di Appello di Caltanissetta – Sezione Lavoro ha accolto un’istanza di correzione di sentenza proposta, ai sensi dell’art. 288, c. 2, c.p.c., da un ente comunale rappresentato e difeso -nel giudizio di secondo grado- dall’Avv. Giovanni Francesco Fidone.
In particolare, il provvedimento, per il quale è stata chiesta la correzione, statuiva, nella parte motiva, di reputare equa la compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio, mentre, nella parte dispositiva, compensava integralmente fra le parti le spese del solo giudizio d’appello.
Pertanto, l’ente comunale proponeva istanza di correzione ex art. 288 c. 2 c.p.c., atteso che il dispositivo della sentenza era “affetto” da errore materiale, essendo in contrasto con la parte motiva, rilevando che la “discrasia” tra formulazione letterale del dispositivo e pronunzia adottata in motivazione integrava un errore materiale e come tale emendabile con la procedura ex art. 287 e ss. c.p.c. (cfr. ex plurimis, Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza n. 26074/2018).
Con Ordinanza del 25/11/2020, la Corte di Appello di Caltanissetta – Sezione Lavoro accoglieva l’istanza di correzione ravvisando, fra dispositivo e motivazione, una parziale coerenza ed una divergenza esclusivamente quantitativa.
A sostegno di tale pronunzia, il Giudice di secondo grado richiamava il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, rilevando che “Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo. Tale insanabilità deve tuttavia escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l’ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l’ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l’esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall’altro, deve qualificarsi come inammissibile l’eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione (Cass. 10 maggio 2011 n. 10305 conf. Cass. 3 luglio 2008 n. 18202, Cass. Sez. Lav. 27 agosto 2007 n. 18090; Cass. Sez. Lav. 11 marzo 2020 n. 6947)”.
In definitiva, la Corte di Appello riteneva di accogliere l’istanza in quanto la discrasia era “solo parziale e quantitativa, riguardando esclusivamente la pronuncia, consequenziale ed accessoria, sulle spese, e non quella inerente il merito della controversia”.
Vittoria, 01/12/2020.
Avv. Rosario Giommarresi