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L’ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI QUALE STRUMENTO DI DIFESA – NOTA A SENTENZA N. 1115 DELL’08/04/2021 DEL TAR SICILIA CATANIA.

Con sentenza n. 1115 dell’08/04/2021, il TAR Sicilia Catania si è occupato dell’istituto dell’accesso ai documenti amministrativi richiesto da una società rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni Francesco Fidone e Rosario Giommarresi.
In particolare, la società aveva presentato all’ente comunale l’istanza di accesso agli atti amministrativi, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, avendo concreto interesse a prendervi visione ed estrarre copia di tutta la documentazione utile a sostenere le proprie ragioni, in un altro giudizio in cui la stessa era stata convenuta.
Non avendo l’ente comunale riscontrato l’istanza di accesso agli atti entro il termine di 30 giorni, la società ha interposto gravame avverso il diniego tacito formatosi sulla predetta istanza.
Il Collegio ha, quindi, affrontato vari punti che possono essere così riassunti:
1) l’onere da parte della richiedente di specificare o meno i documenti per i quali si esercita il diritto di accesso;
2) il rapporto tra l’accesso c.d. “partecipativo” e l’accesso c.d. “difensivo”;
3) il rapporto tra l’accesso agli atti amministrativi e l’ordine di esibizione dei documenti ex at. 210 e ss. c.p.c..
Quanto al primo punto, il Tribunale Amministrativo etneo ha avuto modo di osservare che “l’onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto di accesso non implica la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi (organo emanate, numero di protocollo, data di adozione dell’atto), ma può ritenersi assolto anche solo con l’indicazione dell’oggetto e dello scopo proprio dell’atto in questione ove, nei singoli casi di specie, risulti formulata in modo tale da mettere l’Amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda (arg. ex Cons. Stato, sez. VI, 25 agosto 2017, n. 4074; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 30 maggio 2020, n. 789)”.
In merito al rapporto tra accesso c.d. “partecipativo” e accesso c.d. “difensivo”, posti in relazione all’interesse qualificato della ricorrente, il Giudice Amministrativo ha evidenziato che l’accesso documentale è connotato da due funzioni, essendo strumento non solo di partecipazione, imparzialità e trasparenza, ma anche di difesa di una situazione giuridica finale qualificata e differenziata, come tale protetta dall’ordinamento.
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Ed infatti, la società ricorrente aveva puntualmente e dettagliatamente evidenziato che i documenti richiesti erano necessari, ai fini dell’esercizio del diritto di difesa, posto che “l’accesso difensivo va valutato ex ante e in astratto e non già con riferimento alla pertinenza nel merito dei documenti individuati dall’interessato (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 27 novembre 2020, n. 1806)”.
Infine, quanto al profilo relativo al rapporto tra accesso agli atti amministrativi e ordine di esibizione dei documenti amministrativi ex artt. 210, 211 e 213 c.p.c., il G.A. ha escluso che la previsione degli strumenti di esibizione istruttoria aventi ad oggetto documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, “possa precludere l’esercizio dell’accesso documentale difensivo secondo la disciplina di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, né prima né in pendenza del processo civile (cfr. cit. Cons. Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2020, n. 21)”.
La società potrà, quindi, esercitare regolarmente il proprio accesso agli atti amministrativi.

Avv. Rosario Giommarresi

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