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ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO AL CORSO DI LAUREA DI MEDICINA E CHIRURGIA – TAR LAZIO, SEZ. III, SENTENZA N. 4292 DEL 13 APRILE 2021.

Con sentenza n. 4292 del 13/04/2021, la Terza Sezione del TAR Lazio ha affrontato un caso di ammissione gli anni successivi al primo riguardante il diniego da parte di un Ateneo di iscrizione  ad anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, in forza di carriera universitaria pregressa e su posti vacanti esistenti.

La Sezione, con la precedente ordinanza cautelare n. 7948 del 5 dicembre 2019 aveva già accolto l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente “ai soli fini della valutazione dei crediti formativi maturati dall’interessato”, ritenendo applicabile l’orientamento accolto dalla Sezione su casi analoghi – in base al quale “deve ricevere adeguata tutela la situazione di chi abbia maturato in facoltà italiane, diverse da Medicina e Chirurgia, crediti formativi “spendibili” anche in quest’ultima Facoltà, secondo i regolamenti didattici dell’Ateneo” – atteso nel caso di specie “il consistente numero di esami sostenuti presso la medesima facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi dell’Aquila”, e ordinando quindi all’Università resistente di “… provvedere (previa presentazione a cura del ricorrente stessa di tutti i documenti all’uopo necessari), entro giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, a riesaminare la posizione dell’istante, ai fini della sua ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, in ragione degli esami svolti nel corso universitario in questione, in quello diverso di laurea in Fisioterapia conseguita presso la stessa l’Università degli Studi dell’Aquila … e nel Corso di Laurea in Biologia presso l’Università Federico II di Napoli … (in cui avrebbe superato l’esame di Citologia e Istologia), della loro riconoscibilità all’interno del Corso di interesse, dei crediti formativi posseduti, ferma restando la verifica di disponibilità di posti nell’ambito del corso di interesse per l’anno accademico, che sarà in tal modo individuato dall’Ateneo”.

Con la sentenza n. 4292 del 13 aprile 2021 il Tar Lazio ribadisce i principi basilari (desumibili dalla sentenza dell’adunanza plenaria del consiglio di stato n.1 del 28/01/2015) ritenendo che essi si adattino perfettamente al caso affrontato: ove sussistano i crediti maturati dalla parte ricorrente, non sussistono ragioni contrari all’immatricolazioni agli anni successivi “senza reiterazione del test di primo accesso, all’unica ulteriore condizione della presenza di posti disponibili presso l’Ateneo a cui venga presentata la domanda”.

Per queste ragioni, il Giudice Amministrativo ha disposto che l’Ateneo dovrà provvedere alla “valutazione sia di equipollenza che di sufficienza, o meno, dei crediti formativi in possesso del ricorrente, per la relativa immatricolazione ad anno successivo al primo della facoltà di Medicina e Chirurgia, ferma restando la necessità che per tale anno di corso risulti la presenza di posti disponibili”.

Dott.ssa Marzia Senia

 

 

 

 

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