L’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente) sanziona l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo.
Al contempo, tale norma vieta l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
Dal comma 3 della citata norma emergono, con estrema chiarezza, alcuni “corollari” che vale la pena richiamare, al fine di meglio comprendere la “portata” sanzionatoria della disposizione:
1) alla rimozione dei rifiuti è tenuto il responsabile dell’abbandono o del deposito dei rifiuti;
2) in via solidale è tenuto il proprietario o chi abbia a qualunque titolo la disponibilità, ove ad esso sia imputabile l’abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa;
3) non è configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti, con conseguente esclusione della natura di obbligazione propter rem dell’obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene.
Ciò detto, il TAR Catania – Sezione II si è recentemente occupato, seppure in fase cautelare, di una fattispecie che ha “visto” coinvolto un privato, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanni Francesco Fidone e Rosario Giommarresi, destinatario di un’ordinanza comunale di rimozione e di smaltimento dei rifiuti abbandonati in un fondo di asserita sua proprietà.
Nondimeno, tale provvedimento comunale ha previsto gravissime conseguenze sul piano della responsabilità personale, di tipo sia amministrativo che penale, nei confronti del privato.
Tuttavia, con ordinanza cautelare n. 264 del 12/05/2021, il TAR Catania ha accolto la domanda cautelare promossa dal privato, sospendendo gli effetti dell’impugnato provvedimento.
In particolare, il Tribunale Amministrativo etneo ha ritenuto sussistente il requisito del fumus, essendo il ricorso “assistito da profili di fondatezza, in considerazione della circostanza che, dalla narrazione in ricorso, supportata dalla documentazione allegata, il ricorrente non risulta essere proprietario del fondo di cui si tratta, circostanza su cui si fonda il provvedimento impugnato”.
Quanto al requisito del periculum, il TAR ha ritenuto sussistente “il pregiudizio grave ed irreparabile, allegato da parte ricorrente come discendente dalla esposizione alle sanzioni sia detentive che pecuniarie previste nell’ordinanza impugnata”.
In buona sostanza, venendo a mancare uno dei presupposti previsti dalla norma del T.U. Ambiente, ossia la proprietà del bene sul quale sono abbandonati i rifiuti, il provvedimento è stato sospeso in via cautelare.
Avv. Rosario Giommarresi