Il Tar Lazio, Sez. I, con sentenza n. 7844 del 02.07.2021 aderendo alla recentissima decisione del Cons. Stato, Ad. Plen, 27 maggio 2021, n. 10, ha ribadito il principio sulla scorta del quale è possibile la sostituzione della mandante soltanto con un’altra impresa interna al raggruppamento, oppure la riduzione del raggruppamento per esigenze organizzative ai sensi dell’art. 48, comma 19, D.Lgs. 50/2016.
Già l’Adunanza Plenaria n. 10/2021 aveva risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in materia stabilendo il principio secondo il quale:
“a) l’art. 48, commi 17, 18 e 19-ter, del d.lgs. n. 50 del 2016, nella formulazione attuale, consente la sostituzione meramente interna del mandatario o del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese con un altro soggetto del raggruppamento stesso in possesso dei requisiti, nella fase di gara, e solo nelle ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione o, qualora si tratti di imprenditore individuale, di morte, interdizione, inabilitazione o anche liquidazione giudiziale o, più in generale, per esigenze riorganizzative dello stesso raggruppamento temporaneo di imprese, a meno che – per questa ultima ipotesi e in coerenza con quanto prevede, parallelamente, il comma 19 per il recesso di una o più imprese raggruppate – queste esigenze non siano finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara;
- b) l’evento che conduce alla sostituzione meramente interna, ammessa nei limiti anzidetti, deve essere portato dal raggruppamento a conoscenza della stazione appaltante, laddove questa non ne abbia già avuto o acquisito notizia, per consentirle, secondo un principio di c.d. sostituibilità procedimentalizzata a tutela della trasparenza e della concorrenza, di assegnare al raggruppamento un congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno tale da poter riprendere correttamente, e rapidamente, la propria partecipazione alla gara o la prosecuzione del rapporto contrattuale” (Cons. Stato, Ad. Plen, 27 maggio 2021, n. 10).
Sulla scorta dei sopra richiamati principi, nel caso in cui venga meno in capo al raggruppamento di un requisito di partecipazione diverso da quelli previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante deve assegnare al medesimo raggruppamento un termine per consentire, ai sensi dell’art. 48, comma 19, D.Lgs. 50/2016, una riorganizzazione del proprio assetto interno e, ove positivamente sussistano i requisiti di qualifica in capo allo stesso raggruppamento, deve consentire di riprendere la procedura di gara o, in caso contrario, procedere all’esclusione.
Avv. Salvatore Brighina