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DIFFERENZA TRA OFFERTA MIGLIORATIVA E VARIANTE NELLE GARE PUBBLICHE – NOTA A SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 21/06/2021 n. 4754.

In tema di appalti pubblici, la giurisprudenza amministrativa ha operato una distinzione tra varianti (non consentite) e migliorie (ammesse), rispetto ai progetti posti a base di gara.

Sul punto, l’orientamento giurisprudenziale al quale hanno -di recente- aderito anche i Giudici di Palazzo Spada, fa un espresso riferimento alla circostanza per la quale la differenza tra migliorie e varianti si applica al sistema di selezione delle offerte basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Ebbene, secondo il Consiglio di Stato il “discrimen” tra soluzioni migliorative e varianti appare netto: “le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante” (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 05/02/2021, n. 1080).

Tale manifestazione di volontà si può esplicare mediante la preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentito (cfr. Cons. di Stato, V, 24 ottobre 2013, n. 5160; Cons. di Stato, V, 20 febbraio 2014, n. 819; Cons. di Stato, VI, 19 giugno 2017, n. 2969; Cons. di Stato, III, 19 dicembre 2017, n. 5967; Cons. di Stato, V, 18 febbraio 2019, n. 1097; Cons. di Stato, V, 15 gennaio 2019, n. 374).

Al fine di “fugare” ogni dubbio in merito alla differenza tra migliorie e varianti, il Consiglio di Stato, con la pronunzia in commento, ha avuto modo di affermare che “le proposte migliorative consistono […] in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste” (Consiglio di Stato sez. V, 21/06/2021 n. 4754).

Infine, il Collegio ha ritenuto di puntualizzare che la valutazione delle offerte tecniche, come pure delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta quanto alla sua efficienza e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante, “costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica (Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2018, n. 2853), con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione”, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta.

Avv. Rosario Giommarresi

 

 

 

 

 

 

 

 

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