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Caratteristiche e differenze tra “soluzioni migliorative” e “varianti” progettuali – la pronunzia del Consiglio di Stato, sez. V, 21 giugno 2021, n. 4754.

In caso di procedure basate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa occorre distinguere le soluzioni migliorative dalle varianti. Le prime, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dalla Stazione Appaltante, si sostanziano «in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste». Le soluzioni migliorative «si differenziano pertanto dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentito».

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame, chiarisce inoltre come la valutazione delle offerte tecniche, unitamente alle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta quanto alla sua efficienza e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante, costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, «con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta» (ex multis, Cons. Stato, sez. V., nn. 5160/2013, 819/2014, 6121/2018, 1097/2019, 364/2019; sez. VI, 2969/2017; sez. III, n. 5967/2017).

Avv. Salvatore Brighina

 

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