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LA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (F.I.G.C.) NON E’ UN ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO – CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 15/07/2021, N. 5348.

É trascorso solo qualche giorno dalla vittoria degli “azzurri” al campionato europeo di calcio ed i Giudici di Palazzo Spada non si sono fatti attendere pronunziandosi in merito alla natura giuridica della federazione sportiva che -più di tutte- rappresenta il gioco del calcio in Italia, ossia la Federazione Italiana Giuoco Calcio.

In particolare, il Consiglio di Stato, dopo un’attenta disamina, ha accolto il ricorso in appello della FIGC, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario.

Al fine di meglio comprendere le ragioni e le motivazioni della sentenza in esame, occorre premettere che la FIGC è l’organo di organizzazione e controllo del calcio in Italia, affiliato al CONI.

La quaestio iuris, sulla quale il Consiglio di Stato è stato chiamato a pronunziarsi, “scaturiva” da una richiesta di offerta della FIGC, che concludeva la procedura comunicando all’impresa partecipante che l’offerta dalla stessa formulata non aveva avuto esito positivo.

L’impresa impugnava tale comunicazione, e tutti gli atti della procedura, dinanzi al TAR Lazio Roma, il quale -con sentenza 13 aprile 2018, n. 1401- qualificava la FIGC come organismo di diritto pubblico.

A seguito dell’appello promosso dalla FIGC, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5348 del 15 luglio 2021, ha analizzato la possibilità (o meno) di attribuire la natura di organismo di diritto pubblico alla FIGC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 2, comma primo, p.to 4 della direttiva UE n. 24 del 2014.

La riconduzione a tale categoria, infatti, comporterebbe (ad avviso del Collegio) l’obbligo per la FIGC di applicare alle proprie gare d’appalto la disciplina prevista dal vigente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Come noto, sono tre le condizioni affinché si possa parlare di “organismo di diritto pubblico”: deve trattarsi di un soggetto 1) dotato di personalità giuridica; 2) sottoposto ad influenza pubblica dominante; 3) istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.

A sostegno della propria decisione, il Consiglio di Stato ha richiamato la pronunzia del 3 febbraio 2021 della Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale ha avuto modo di affermare che “i criteri alternativi figuranti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettera c), della direttiva 2014/24, quali ricordati al punto 34 della presente sentenza, rispecchiano tutti la stretta dipendenza di un organismo nei confronti dello Stato, delle autorità regionali o locali o di altri organismi di diritto pubblico, e che, per quanto riguarda più precisamente il criterio relativo alla vigilanza sulla gestione, una vigilanza siffatta si basa sulla constatazione di un controllo attivo sulla gestione dell’organismo in questione idoneo a creare una dipendenza di quest’ultimo nei confronti dei poteri pubblici, equivalente a quella che esiste allorché è soddisfatto uno degli altri due criteri alternativi, ciò che può consentire ai poteri pubblici di influire sulle decisioni del suddetto organismo in materia di appalti pubblici (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2003, Truley, C-373/00, EU:C:2003:110, punti 68, 69 e 73)”.

Ne deriva che i poteri di direzione e controllo del CONI nei confronti della FIGC non sono tali da imporre a quest’ultima -per la quale non opera (a differenza della maggior parte delle Federazioni sportive nazionali) il decisivo principio del finanziamento pubblico maggioritario- regole di gestione dettagliate e pervasive.

Difatti, secondo il giudice di appello, non è dato riscontrare che “il riconoscimento della FIGC ai fini sportivi consenta, di per sé solo, al CONI di esercitare (sia pure successivamente) un controllo attivo sulla gestione di tale Federazione, al punto di consentirgli di influire sulle decisioni di quest’ultima in materia di appalti pubblici. Né un potere di tal genere è implicito nella possibilità – attribuita sempre al CONI …  di adottare nei confronti delle Federazioni sportive italiane atti di indirizzo, deliberazioni, orientamenti e istruzioni concernenti l’esercizio dell’attività sportiva disciplinata dalle stesse”.

In conclusione, la sentenza in esame ha rilevato che non è possibile desumere la sussistenza dei presupposti “per qualificare la FIGC quale organismo di diritto pubblico dal generale potere del CONI di commissariare le Federazioni sportive nazionali in caso di gravi irregolarità nella gestione, di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo, di impossibilità di funzionamento di tali federazioni o di problemi di regolarità delle competizioni sportive … , non emergendo … elementi da cui desumere che l’esercizio di tale potere implichi un controllo permanente sulla gestione di tali Federazioni”.

Alla luce di tali argomentazioni, la Federazione Italiana Giuoco Calcio non è quindi riconducibile al novero degli organismi di diritto pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 50 del 2016 ed all’art. 2, comma primo, p.to 4 della direttiva UE n. 24 del 2014, conseguendone il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Avv. Rosario Giommarresi

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