In tema di appalti pubblici un argomento molto spesso sottovalutato è quello delle cauzioni, provvisoria e definitiva, che il concorrente alla gara è tenuto ex lege a prestare al momento della partecipazione a una gara a garanzia della propria affidabilità e credibilità, nonché del corretto adempimento delle obbligazioni assunte.
Non diverse, del resto, potrebbero essere le ragioni sottese a tale obbligo, stante la rilevanza pubblica dello stipulando contratto di appalto, sì da giustificare e ampiamente legittimare la richiesta prestazione di garanzia disciplinata dagli artt. 93 e 103 D.Lgs. 50/2016- Codice dei contratti pubblici.
Invero, l’art. 93 D. Lgs.50/2016, àncora alla copertura del rischio da mancata sottoscrizione dell’aggiudicato contratto di appalto la funzione della garanzia provvisoria da esso richiesta ai concorrenti alla gara. In tali casi, non pervenendosi alla stipula del contratto, la stazione appaltante avrà diritto alla ritenzione della garanzia versata, a risarcimento del danno derivante dalla non proficuità della procedura di contrattazione, e questo tanto nel caso in cui la mancata sottoscrizione dovesse dipendere da causa direttamente riconducibile a colpa dell’aggiudicataria, quanto nel caso in cui ciò dovesse dipendere dall’emissione nei suoi confronti di una interdittiva antimafia. Diversamente, nel caso di regolare sottoscrizione del contratto, la garanzia sarà automaticamente svincolata e convertita nella garanzia definitiva di cui all’art. 103 dello stesso testo di legge, andando a garantire il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.
Orbene, l’ammontare della garanzia, tanto di quella provvisoria, quanto di quella definitiva, è proporzionato al valore della gara, così l’art. 93 prevede il versamento di una cauzione pari al 2% del prezzo base indicato nell’invito, mentre l’art. 103 aumenta al 10% la garanzia definitiva richiesta.
Assume particolare interesse, tuttavia, vedere come le diverse percentuali richieste subiscano variazioni in ragione di talune caratteristiche proprie delle concorrenti, che dimostrino di possedere quei requisiti di affidabilità e credibilità, alla cui esistenza sono volte le garanzie richieste. Difatti, sono previste specifiche riduzioni nel caso di aziende concorrenti che dimostrino il possesso di certificazioni di qualità e, soprattutto, che si siano conformate ai principi legislativi di organizzazione e gestione aziendale prescritti dal D. Lgs. 231/01. In tal senso dispone l’art. 93, co.7 D. Lgs. 50/16, laddove si prescrive una riduzione del 30% della cauzione, peraltro cumulabile con altre riduzioni pure previste dallo stesso articolo. Lo stesso prevede l’art. 103 ove, tramite il rinvio all’art. 93, si estendono alla garanzia definitiva le riduzioni previste per la fase precontrattuale.
Il modello Organizzativo e Gestionale ex D.Lgs.231/01 si pone, dunque, come garanzia sulle garanzie, da un lato premiando l’operatore che spontaneamente abbia aderito a modelli legali di gestione aziendale, dall’altro garantendo per l’affidabilità e la serietà aziendale dinnanzi alla stazione appaltante.
Solo un altro dei tanti motivi per cui il Modello 231, seppur nella sua non vincolatività, finisce col diventare utilissimo strumento di contrasto alle illegalità, pregevolissimo requisito di avanguardia ed emblema del prestigio aziendale ma soprattutto ottimo strumento per affermarsi sul mercato, anche dei contratti pubblici.
Dott.ssa Martina Maugeri