Con ordinanza emessa nel giudizio n. 15787/2017, il Tribunale di Catania ha affrontato il tema della revoca dei benefici previsti dalla legge regionale n. 11/2009, consistenti in crediti di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese in Sicilia.
In particolare, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura per la Regione Siciliana aveva disposto la revoca dei cospicui benefici riconosciuti, contestando la omessa dimostrazione dell’effettuazione degli investimenti, consistente nella mancata produzione delle quietanze di pagamento di nuovi beni strumentali.
Sotto un primo profilo il Tribunale di Catania ha ritenuto sussistere la giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto non si è in presenza di un interesse legittimo posto che il finanziamento non è derivato da una valutazione discrezionale dell’amministrazione, ma dalla semplice applicazione della Legge Regionale n. 11/2009.
Nel merito della questione l’ordinanza ha accolto il ricorso ex art. 702 bis proposto dalla società ritenendo, fra l’altro, che <<le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione e per i beni immobili, al momento della stipulazione dell’atto, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale>>.
Difatti, <<la consegna dei beni strumentali, attestata dalle copie dei pagamenti delle fatture relative agli investimenti, deve ritenersi pacificamente avvenuta. Di conseguenza, gli investimenti necessari all’ottenimento dell’agevolazione di cui alla Legge Regionale n. 11/2009 sono stati correttamente effettuati dalla ricorrente entro i termini di legge>>.
Ancora, aderendo alla tesi difensiva della società ricorrente, il Tribunale di Catania ha riconosciuto che <<l’Assessorato avrebbe potuto constatare l’avvenuto acquisto dei nuovi beni strumentali tramite un semplice sopralluogo presso la sede della ditta, quando invece ha fatto valere la propria pretesa soltanto sulla base della mancata produzione di tutte le quietanze relative alle fatture oggetto dell’investimento>>.
Avv. Giovanni Francesco Fidone