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SI’ ALLA INDENNITA’ PER EMERGENZA COVID-19 A DETENTORI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE – SENTENZA N. 4668 DELL’11/11/2021 DEL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO.

Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ha avuto modo di affrontare una nuovissima questione afferente alla richiesta di restituzione, da parte dell’INPS nei confronti di una lavoratrice autonoma, la quale al contempo ricopriva una carica pubblica elettiva, di somme percepite a titolo di indennità per emergenza Covid-19, ai sensi dell’art. 28 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.

La ricorrente, rappresentata e difesa in giudizio dagli Avvocati Giovanni Francesco Fidone e Rosario Giommarresi, ha promosso ricorso avverso tale richiesta di restituzione, sulla scorta di difese che sono state totalmente accolte dal Tribunale di Catania.

Ciò premesso, al fine di comprendere meglio la questione affrontata dal Tribunale etneo, non si può fare a meno di richiamare il referente normativo applicabile al caso di specie, ossia l’art. 28 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 il quale stabilisce testualmente che “1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”.

Tra i requisiti richiesti dalla disposizione sopra richiamata vi è, infatti, quello dell’iscrizione alle gestioni speciali dell’Ago (per quanto riguarda l’art. 28 d.l. 2020/18) o alla Gestione Separata (per quanto riguarda le categorie di cui all’art. 27 d.l. 2020).

Nelle more, è intervenuto sul tema il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale con il parere ministeriale del 02/12/2020 ha inteso escludere dalla platea di beneficiari coloro i quali percepiscono l’indennità di funzione (trattandosi, nella specie, di un amministratore pubblico).

Tuttavia, nel caso di specie, la “vacatio legis” non può certamente essere “coperta” dal parere ministeriale del 02.12.2020 o dal messaggio INPS n. 1012 del 10.03.2021 (o da altri pareri ministeriali) che non hanno efficacia legislativa ed, anzi, hanno confermato che la norma nulla ha previsto con riguardo agli amministratori.

Come affermato dal Tribunale di Catania, con la sentenza in commento, “E’ evidente che la norma abbia inteso limitare e individuare la platea dei destinatori solo ai soggetti che fossero già iscritti a tali gestioni alla data di entrata in vigore del decreto. Tale conclusione è supportata anche da un’interpretazione di tipo teleologico, in quanto l’indennità prevista dagli artt. 27 e 28 del DL 18/20202 rappresenta uno strumento avente natura assistenziale volto a tutelare specifiche categorie di lavoratori ritenute maggiormente colpite dall’emergenza COVID andando ad integrare una presunta perdita reddituale. Tale perdita reddituale non può certo ritenersi effettiva con riferimento a soggetti che abbiano cessato l’attività economica in un periodo antecedente all’inizio dell’emergenza Covid e che solo in un momento successivo all’emanazione del D.l. 18/2020 ne abbiano denunciato la riapertura. Peraltro, la limitazione ai soli soggetti già iscritti alle gestioni INPS appare necessaria e ragionevole anche al fine di evitare speculazioni e comportamenti fraudolenti da parte di oggetti che solo alla luce dell’introduzione di questa normativa si adoperino al fine di ottenere i requisiti previsti. Infine, anche il riferimento al limite di spesa, previsto da entrambe le norme in commento, non può che indurre a ritenere che il legislatore abbia voluto individuare una platea predefinita di destinatari con criteri chiari, escludendo, di conseguenza, i soggetti che solo in un momento successivo siano entrati in possesso dei requisiti di legge”.

Secondo il Giudice del Lavoro di Catania, quindi, la ricorrente è in possesso dei predetti requisiti previsti dall’art. 28 D. l. 17 marzo 2020, n.18 e non dovrà restituire quanto legittimamente percepito a titolo di indennità Covid-19.

Difatti, la copertura dell’ufficio pubblico appare del tutto irrilevante rispetto ai requisiti richiesti per il percepimento dell’indennità di cui al D. l. 18/2020 e dall’ art. 84, comma 4, del successivo D. l. 19 maggio 2020 n. 34.

 

Avv. Rosario Giommarresi

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