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EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE EX ART. 103 D.L. 34/2020 – LA VERIFICA DELLA CONGRUITA’ DELLA CAPACITA’ ECONOMICA DEL DATORE DI LAVORO NON E’ UN’OPERAZIONE MERAMENTE MATEMATICA – TAR SICILIA CATANIA, SEZIONE IV, N. 155 DEL 17/01/2022.

Con sentenza n. 155 del 17/01/2022, il TAR Sicilia Catania Sezione IV ha accolto il ricorso promosso dagli Avvocati Giovanni Francesco Fidone e Rosario Giommarresi per l’annullamento dei provvedimenti con i quali sono state rigettate le domande di emersione dal lavoro irregolare presentate da un’Azienda Agricola in favore di 8 lavoratori stranieri dipendenti, ai sensi dell’art. 103 D.L. 34/2020.

La P.A. aveva, infatti, rigettato le domande in ragione della presunta insufficienza della soglia reddituale minima quantificata in € 30.000,00 “per ciascun lavoratore dipendente”.

Prima di entrare nel merito della vicenda, pare opportuno rilevare che l’art. 103, c. 6, del D.L. n. 34/2020 ha rimesso ad apposito D.M. la fissazione dei “limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l’instaurazione del rapporto di lavoro”.

Conseguentemente, il Decreto Ministeriale del 27/05/2020, all’art. 9 stabilisce, in particolare, per quanto qui interessa: – al comma 1, che “l’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui …”; – al comma 4, primo periodo, che “In caso di dichiarazione di emersione presentata allo Sportello Unico dal medesimo datore di lavoro per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale … la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dall’Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi del comma 8 dell’art. 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394…”.

Sotto tale profilo, dunque, non si può fare a meno di richiamare l’art. 30 bis, comma 8, del DPR 394/1999, secondo il quale “Lo Sportello unico … procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell’idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa”.

Ebbene, il TAR etneo ha accolto il ricorso evidenziando che la normativa in questione, da un lato, pone una soglia minima per la presentazione anche di una sola istanza nel settore di cui trattasi (30.000,00 euro), mentre dall’altro lato non prevede che detta soglia minima debba essere automaticamente moltiplicata per il numero dei lavoratori da regolarizzare.

La verifica della congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate e, quindi, la verifica sulla loro accoglibilità non può risolversi in una mera operazione matematica (30.000 euro per straniero), <<ma deve necessariamente passare attraverso una analisi della capacità economica e delle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili>>.

Definitivamente pronunciandosi, quindi, il TAR Catania ha annullato i provvedimenti impugnati essendo viziati <<per violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione nei sensi descritti sub 5.2, limitandosi a richiamare una asserita insufficienza del volume di affari prodotto dal datore di lavoro>>.

La P.A. dovrà riesaminare le domande presentate conformandosi al dicutm di cui alla sentenza del TAR Catania.

Avv. Rosario Giommarresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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