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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA: IL TAR PALERMO (SENTENZA N. 812 DEL 14/03/2022) ACCOGLIE LE DIFESE DELL’ENTE, RITENENDO IL RICORSO INAMMISSIBILE PER CARENZA DI INTERESSE.

Con sentenza n. 812 del 14/03/2022, il TAR Sicilia Palermo Sezione III ha accolto le difese di un Comune, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Rosario Giommarresi, in una controversia nella quale il Giudice Amministrativo era chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno delle deliberazioni del consiglio comunale aventi ad oggetto il “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale legge 160 del 2019”, nonché l’annesso “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”.

In particolare una società operante nel settore della pubblicità, aveva chiesto l’annullamento dei sopra citati provvedimenti adottati dall’ente comunale.

Ad avviso del Collegio, tuttavia, il ricorso promosso dalla società, “come fondatamente eccepito dal Comune”, è inammissibile per carenza d’interesse.

In particolare, i regolamenti e gli atti amministrativi generali sono impugnabili in via diretta <<solo ove contengano disposizioni in grado di ledere in via diretta ed immediata le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari; negli altri casi divengono impugnabili solo quando sorge l’interesse a ricorrere, ovvero assieme all’atto applicativo che produca una lesione effettiva e non solo ipotetica o futura; l’identificazione dei destinatari di un regolamento non comporta, peraltro, ancora che a loro carico sussistano conseguenze sfavorevoli che ne legittimano l’immediata impugnazione (in termini Consiglio di Stato, IV, 21 maggio 2021, n. 3953)>>.

In buona sostanza, le disposizioni censurate non hanno una lesività diretta e immediata, ma necessitano dell’adozione di atti applicativi, cosicché va esclusa la loro autonoma impugnabilità.

Avendo il regolamento impugnato acquisito lesività solo con l’adozione degli atti applicativi, lo stesso avrebbe dovuto essere contestato in giudizio congiuntamente a questi ultimi.

Il Comune difeso dall’Avv. Giommarresi ha quindi ottenuto un risultato positivo sul fronte della giustizia amministrativa, avendo il TAR accertato la legittimità dell’operato dell’ente, al quale andranno anche corrisposte le spese di giudizio.

Avv. Rosario Giommarresi

 

 

 

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