L’incidente probatorio, disciplinato dagli artt. 392 – 404 c.p.p., è un segmento anticipato di istruzione dibattimentale.
Si anticipa la formazione della prova nel corso delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare.
È un istituto dal carattere eccezionale, la cui ratio risiede nell’esigenza di evitare il pericolo di dispersione delle prove la cui assunzione o la cui genuinità non è rinviabile alla fase dibattimentale.
L’art 392 c.p.p. prevede i casi tassativi in cui è possibile ricorrere all’incidente probatorio:
- Testimonianza;
- Esame dell’indagato sulla responsabilità di altri;
- Esame di imputati in procedimenti connessi o collegati e di testimoni di giustizia;
- Confronto;
- Ricognizione;
- Perizia ed esperimento giudiziale.
La richiesta di incidente probatorio va presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari e, comunque, entro un tempo sufficiente per l’assunzione della prova prima della scadenza dei termini medesimi.
I termini vanno osservati a pena di inammissibilità.
La Corte Costituzionale (10 Marzo 1994 n. 77) ha ammesso che l’incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell’udienza preliminare.
In questo caso la richiesta può essere presentata nel periodo che intercorrere tra l’emissione del decreto che dispone il giudizio e l’apertura della fase degli atti preliminari al dibattimento.
La richiesta ex art. 393 e ss. c.p.p. può essere avanzata dal P.M., dall’ indagato e dalla persona offesa.
Quest’ultima può compulsare il P.M. ma non può rivolgersi direttamente al Giudice.
A pena di inammissibilità la richiesta di incidente probatorio deve contenere:
- la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l’oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;
- le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova;
- le circostanze che, a norma dell’articolo 392 c.p.p., rendono la prova non rinviabile al dibattimento.
La richiesta va depositata nella cancelleria del GIP e notificata ai controinteressati al fine di consentire loro, entro due giorni, di presentare deduzioni, produrre documenti o indicare altri fatti che devono costituire oggetto della prova.
Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine per presentare deduzioni, il Giudice con ordinanza accoglie, rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di incedente probatorio.
L’udienza si svolge in camera di consiglio e vi partecipano necessariamente P.M. e difensore dell’indagato. La presenza dell’indagato e della persona offesa è eventuale. È obbligatoria solo in caso di ricognizione o di assunzione di testimonianza.
Le prove sono assunte secondo le forme stabilite per il dibattimento e il GIP o il GUP regola l’assunzione della prova, vigila perché essa non travalichi i limiti assegnati e non si estenda a fatti diversi da quelli oggetto della prova né coinvolga posizioni di persone estranee al contraddittorio “anticipato”.
Il verbale di udienza è trasmesso al P.M. e i difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.
Il verbale confluisce quindi nel fascicolo per il dibattimento.
Nel dibattimento le prove assunte con l’incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.
Quando verrà celebrato il processo, quello che è emerso nell’incidente probatorio verrà valutato dal giudice del processo come se fosse emerso durante il dibattimento costituendo già prova “cristallizzata”.
Avv. Sandra Amarù