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Le circostanze sopravvenute, tra provvedimento amministrativo e tutela dei diritti fondamentali.

Il provvedimento amministrativo reso su istanza del singolo, come noto, è frutto delle valutazioni effettuate dalla PA sulla base degli elementi utili forniti dal richiedente o comunque conoscibili.

Nell’adottare il provvedimento, pertanto, l’Amministrazione deve necessariamente considerare la situazione del momento, in ottemperanza al principio tempus regit actum, non potendo prevedere eventuali sopravvenienze né esprimersi su elementi ormai superati.

Fermo tale assunto, si segnala che recentemente il dibattito giurisprudenziale si è concentrato sulla valenza delle circostanze sopravvenute al provvedimento amministrativo nel caso in cui siano coinvolti diritti fondamentali della persona, paventando una maggior tutela del singolo.

Trattasi, in particolare, di sentenze rese in tema di immigrazione e tutela dello straniero.

A fronte di un consolidato orientamento secondo cui gli elementi valutati dalla PA, ex art. 5 co. 5 del D.lgs. 286/98, possono avere ad oggetto circostanze posteriori all’istanza di rilascio/rinnovo ad es. del titolo di soggiorno, ma anteriori all’adozione del provvedimento (ex multis. Consiglio di Stato, sentenza n. 279 dell’8 gennaio 2021), il Consiglio di Stato con la sent. del 1 giugno 2022 n. 4467, in rottura rispetto alle statuizioni precedenti, ha rilevato che “Nella specifica materia dell’immigrazione, il giudizio amministrativo come giudizio sulla situazione giuridica soggettiva e non solo sull’atto impugnato, impone dunque la valutazione degli elementi che si sono effettivamente concretizzati nelle more tra l’istanza presentata, il suo esame da parte dell’amministrazione e il giudizio dinanzi al Giudice, specie quando ci sono gli elementi per il riconoscimento di altro titolo di soggiorno perché, se è vero che questi non potevano incidere sull’atto, incidono sulla situazione giuridica dell’appellante e la loro mancata valutazione può comprometterla irrimediabilmente, arrecando un pregiudizio a diritti fondamentali della persona umana”.

In tal modo, pur confermando la legittimità dell’operato dell’Amministrazione resistente, il CdS ha dato preciso e inedito rilievo agli elementi sopravvenuti al provvedimento amministrativo, i quali possono fondare l’ordine propulsivo (ordinanza o sentenza del GA) volto alla rivalutazione della posizione giuridica del privato da parte della PA.

Sempre in tale materia si è però pronunciato, ancor più di recente, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana che, con la sentenza n. 814 del 11.07.22, riconfermando la propria adesione all’orientamento giurisprudenziale più classico, non ha mancato di rilevare le criticità dell’impostazione oggi assunta dal CdS, che presta il fianco, tra le altre cose, all’alterazione della distinzione tra procedimento amministrativo e processo amministrativo ed alla creazione di un meccanismo che “oltre a determinare un allungamento del processo, rischia di incentivare la richiesta di tutela giurisdizionale al solo fine di prolungare la chance procedimentale di ottenere il bene della vita attraverso lo strumento dell’ordinanza propulsiva”.

Precisando che “il legislatore ha già considerato che il bene giuridico tutelato dalla disciplina recata dalla legge n. 286 del 1998 attiene a un diritto fondamentale della persona umana, provvedendo a rendere superabili irregolarità sanabili e ad ampliare la rilevanza delle sopravvenienze pur nel rispetto delle regole di svolgimento del procedimento” il CGA, condivisibilmente, così conclude:Piuttosto, a fronte di sopravvenienze fattuali rispetto al provvedimento impugnato è onere del privato, anziché prolungare il processo, chiedere un nuovo provvedimento all’Amministrazione, soluzione più rapida ed esente dai costi del processo”.

Avv. Giulia Cerrelli

 

 

 

 

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