Vittoria:0932988547
Catania:0952884586

APPALTI PUBBLICI: AMMISSIBILE LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI E/O PRECISAZIONI SULL’OFFERTA TECNICA – NOTA A SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, N. 7353 DEL 22.08.2022.

Recentemente il Consiglio di Stato è tornato ad occuparsi della vexata quaestio relativa all’ammissibilità o meno della richiesta di chiarimenti e/o precisazioni, effettuata dalla Stazione Appaltante, sull’offerta tecnica presentata dal privato.

Se è vero che i chiarimenti resi dalla Stazione appaltante non possono avere l’effetto di rettificare o modificare la lex specialis, attribuendo alle sue disposizioni un significato e una portata diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso, è altrettanto vero che è loro consentito, in presenza di espressioni dal significato obiettivamente non univoco, intervenire a renderne comprensibile la portata, attraverso un’operazione interpretativa, assimilabile all’interpretazione autentica, sempre che non si ravvisi un conflitto tra le delucidazioni fornite dall’Amministrazione e il tenore testuale delle clausole chiarite (cfr. ex plurimis, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste, sez. I, 14/04/2022, n. 200).

Difatti, come hanno avuto modo di affermare i Giudici di Palazzo Spada, se è, certamente, precluso alla stazione appaltante (e, per essa, alla commissione incaricata della valutazione delle offerte) di sollecitare chiarimenti, precisazioni, integrazioni in ordine ad incerte od ambigue formulazioni della proposta negoziale (ciò che si risolverebbe in forme anomale di dialogo idonee ad alterare il canone di rigorosa parità di condizione fra i concorrenti) <<non è vietata la possibilità di sollecitare (con l’ovvio limite che si tratti di meri “chiarimenti” e/o “illustrazioni” e non di modifiche, anche solo quantitativamente parziali o qualitativamente limitate) chiarimenti sui tratti dell’offerta tecnica, le quante volte sia ritenuto opportuno, per la segnata ipotesi di proposte connotate di particolare complessità>> (Consiglio di Stato, sez. V, 22.08.2022 n. 7353).

Più in dettaglio, la richiesta volta ad ottenere delucidazioni sulla mera interpretazione dell’offerta tecnica non implica che i chiarimenti resi costituiscano una modifica dell’offerta presentata in gara, sempre che non apportino correzioni ma siano limitati a specificare la portata di elementi già contenuti nella stessa offerta.

Non è, con ciò, preclusa -nella logica di una efficiente e non disparitaria cooperazione tra operatori economici e stazione appaltante- l’attività di soccorso “procedimentale”, diversa, come tale, dal “soccorso istruttorio” che, ai sensi dell’art. 83, comma 9 d. lgs. n. 50/2016, non potrebbe riguardare l’offerta, non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto quello tecnico (in tal senso, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 2 febbraio 2021, n. 1225, nonché Id., sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680, la quale ha anche rammentato che, nei pareri relativi allo schema del Codice degli appalti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e del “correttivo” di cui al d.lgs. n. 56/2017).

Il Consiglio di Stato ha espressamene sottolineato, in relazione all’art. 83, l’opportunità di conservare tale forma di soccorso, in virtù della quale potessero essere richiesti, in caso di dubbi riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica”, chiarimenti al concorrente, fermo il divieto di integrazione dell’offerta, trattandosi, segnatamente, di precisazioni finalizzate a consentire l’interpretazione delle offerte e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con esse assunte (cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2015, n. 2082; Id., 22 ottobre 2014, n. 5196; Id., 27 marzo 2013, n. 1487).

Il Collegio ha quindi concluso affermando che, nel caso esaminato, la Commissione si è limitata -anche in ragione della espressa previsione della lex specialis, che aveva imposto, ad integrazione del progetto tecnico, l’allegazione, su supporto informatico, di apposita “demo funzionante” del software proposto per la gestione del servizio- a disporre la concreta “dimostrazione” di funzionalità, accompagnata da specifici chiarimenti in ordine ai relativi profili operativi, e senza possibilità di alterazione od integrazione.

Avv. Rosario Giommarresi

Leave a comment