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IL DEPOSITO CAUZIONALE NELL’AMBITO DELLA LOCAZIONE – COMMENTO A PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI PACE DI VITTORIA DEL 18/05/2022.

In materia di locazione, l’obbligazione del locatore di restituire al conduttore il deposito cauzionale sorge al termine della locazione, non appena avvenuto il rilascio dell’immobile.

Come precisato dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18069 del 05 luglio 2019, l’automatismo dello svincolo della somma versata a titolo di deposito cauzionale agisce su un piano parallelo ma non è subordinato all’inadempimento da parte del conduttore.

Il deposito cauzionale deve essere immediatamente restituito a seguito dell’avvenuto rilascio dell’immobile ed il locatore non può trattenere la somma, dopo la consegna, senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione della stessa.

A tal riguardo, in data 18/05/2022, il Giudice di Pace di Vittoria ha accolto la richiesta di un conduttore di un immobile, che con ricorso per ingiunzione reclamava la restituzione del deposito cauzionale trattenuto arbitrariamente dal locatore.

Il Giudice di Pace inoltre ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Al locatore, infatti, non può essere riconosciuto nessun tipo di potere insindacabile di valutazione e quantificazione dei pretesi danni da imporre al conduttore.

Per le eventuali coperture di specifici danni subiti o per i canoni insoluti il locatore dovrà proporre apposita domanda giudiziale.

Come previsto dall’art.11 della l. 27 luglio 1978, n. 392, la funzione del deposito cauzionale è, infatti, quella di garantire il locatore per l’adempimento di tutti gli obblighi, legali e convenzionali, gravanti sul conduttore e non soltanto quello del pagamento del canone ma anche quello di risarcimento dei danni per l’omesso ripristino dei locali.

In ogni caso, il locatore non può trattenere la relativa somma a tempo indeterminato, allo scopo di una eventuale futura rivalsa, ma deve proporre domanda giudiziale, potendo altrimenti il conduttore agire per la restituzione anche con il ricorso alla procedura monitoria.

Sorgendo l’obbligo di restituire il deposito cauzionale al momento del rilascio dell’immobile, è sempre preferibile che in tale ambito locatore e conduttore concludano il loro rapporto con un verbale di riconsegna, nel quale precisare e riconoscere il buono stato dell’immobile locato.

Il locatore è stato altresì condannato alla rifusione delle spese del procedimento monitorio in favore del conduttore, difeso dall’Avv. Amarù.

 

A cura del Dott. Luciano Caminiti.

 

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