Nelle controversie tra consumatori e professionisti, a prescindere dal tipo di contratto posto in essere dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, è competente territorialmente in via esclusiva il giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u, del d.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Tale competenza ha natura derogabile, ma entrambi i contraenti devono aver partecipato alla redazione della scrittura privata con la stessa forza contrattuale.
Ciò significa che anche il consumatore deve aver avuto la possibilità di imporre le proprie condizioni e solo in questo caso la scelta del giudice competente, seppure di un foro diverso dalla residenza o dal domicilio del consumatore, si può considerare valida.
A titolo esemplificativo, se al consumatore venisse notificato un decreto ingiuntivo con una richiesta di pagamento, si potrà certamente eccepire il difetto di competenza territoriale per essere stato convenuto davanti ad un giudice diverso da quello del proprio foro, dovendosi applicare la disciplina a tutela del consumatore prevista dagli artt. 33 ss. del D.Lgs. n. 206 del 2005.
Se, ancora ad esempio, l’acquisto di un prodotto è avvenuto tramite la sottoscrizione di un contratto prestampato, fornito dalla società venditrice, è certamente venuta a mancare la trattativa tra quest’ultima ed il consumatore.
L’onere di provare la non applicabilità del foro del consumatore graverebbe sulla società venditrice qualora prima del raggiungimento dell’accordo vi sia stata una specifica, seria ed effettiva trattativa tra le parti.
Dunque il consumatore, deve essere convenuto presso il giudice del luogo nel quale egli ha la residenza o il domicilio così come emerge da una corretta lettura dell’art. 33 comma 2. lett. u dello stesso D.Lgs. 206/2005.
Per tali ragioni il decreto ingiuntivo non potrebbe non essere dichiarato nullo e/o revocato perché il Tribunale di competenza del consumatore è quello della propria residenza.
A cura del Dott. Luciano Caminiti.