Con sentenza n. 5078, pubblicata il 17 febbraio 2023, la Seconda Sezione della Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il posizionamento di un dispositivo per il rilevamento automatico della velocità (autovelox) su una strada con doppia striscia continua, non classificabile come “strada a scorrimento veloce”.
La vicenda aveva ad oggetto un verbale elevato per violazione dell’art. 142 comma 8 del CdS, il cui accertamento veniva effettuato a mezzo di autovelox fisso su un tratto stradale urbano, ritenuto dalla P.A. “a scorrimento veloce“ e che pertanto giustificava l’istallazione dell’apparecchiatura e la mancata contestazione immediata dell’infrazione.
Tra i motivi di impugnazione il ricorrente lamentava la violazione e la falsa applicazione del’art. 2 commi 2 e 3, lett. D del D.Lgs 285/92, con particolare riferimento alla classificazione della tratto stradale sul quale era avvenuta la violazione.
Difatti, secondo la P.A. la legittimità dell’istallazione del dispositivo per il rilevamento della velocità, trovava giustificazione nel provvedimento prefettizio di autorizzazione, strettamente collegato alla classificazione del tratto stradale quale strada urbana di scorrimento (ovvero “strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici”).
Come già osservato in precedenza dalla Suprema Corte <<La strada a scorrimento veloce deve avere alcune caratteristiche precise: intanto carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, e poi la banchina pavimentata a destra e marciapiedi con eventuali intersezioni semaforizzate. Due strisce continue da sole non bastano>> (Corte di Cassazione Sentenza n. 24936 del 15 settembre 2021).
Il ricorrente riusciva a dimostrare l’errore di classificazione in cui era incappata la P.A..
Con sentenza n. 5078 del 17 febbraio 2023 la Seconda Sezione, accoglieva il ricorso proposto affermando che <<il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile istallare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal citato D.L. n. 121 del 2020, art. 4 può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2, commi 2 e 3, e non altre dovendosi ritenersi necessaria l’esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come “ a scorrimento veloce” pe rendere legittimo il posizionamento dell’apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità (Cass. 20.6.2019, n. 16622, Cass. 14.2.2019, n. 4451)>>.
Dunque, perché il posizionamento dell’autovelox sia legittimo, la doppia striscia continua non è sufficiente a definire la strada come “strada scorrimento veloce”.
Avv. Bruno Palumbo